L’ordinanza anti-tir sopravvive anche alla sentenza del Tar Lazio

Non c’è due senza tre recita un vecchio proverbio e, in effetti, il Comune di Messina è riuscito ad inanellare il terzo successo consecutivo. La partita è quella che si sta giocando nelle Aule del Tribunale Amministrativo per difendere, con le unghie e con i denti, l’ordinanza anti- tir emanata dall’amministrazione Accorinti lo scorso ottobre e finita nel mirino di Rfi, Caronte&Tourist ed Aias.

Nonostante l’apparente condivisione da parte di tutti i soggetti interessati, che avevano partecipato ai tavoli tecnici a Palazzo Zanca con spirito dichiaratamente collaborativo, l’ordinanza n. 488 del 21 ottobre 2013 – firmata dal dirigente del Dipartimento comunale alla Mobilità Urbana e Viabilità, l’ing. Mario Pizzino – era stato infatti immediatamente impugnata dal gruppo di Ferrovie Italiane, dai Franza e dall’ associazione degli autotrasportatori, promotori di tre distinti ricorsi (vedi correlato).

Dopo che il Tar di Catania ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata tanto da Caronte&Tourist quanto da Rfi (vedi correlati), questa volta la buona notizia arriva da Roma. Il Tar Lazio ha di fatto “smontato” due ricorsi presentati dall’Aias contro il Comune di Messina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dichiarandoli «inammissibili quanto alla richiesta di ottemperanza» e «irricevibili, quanto all’azione di annullamento».

L’Associazione dei trasportatori è infatti andata oltre la richiesta di annullamento dell’ordinanza, previa applicazione della misura cautelativa, cioè la sospensione del provvedimento in attesa di entrare nel merito, e si è rivolta al Tribunale amministrativo del Lazio anche per chiedere l’ottemperanza, cioè l’esecuzione delle precedenti sentenze con cui il medesimo organo di giustizia amministrativa aveva “bocciato” l’ordinanza dell’allora sindaco e Commissario straordinario per l’emergenza traffico, Giuseppe Buzzanca, che istituiva «in via sperimentale e con decorrenza 1° giugno 2010, zone a traffico limitato (ZTL) con regolamentazione dell’accesso e della circolazione dei veicoli, introducendo un cd. “ticket eco-pass” nella città di Messina».

In altre parole, secondo l’Aias vi sarebbe stata da parte del Comune di Messina «violazione e/o elusione della predetta decisione». Tesi, tuttavia, confutata dai giudici amministrativi Calogero Piscitello, presidente, Raffaello Sestini, consigliere, e Roberta Cicchese, estensore, riunitisi nella camera di consiglio del 26 marzo scorso.

«Appare evidente – si legge testualmente nella sentenza – come il contenuto precettivo dei due provvedimenti (provvedimento dirigenziale n. 488/2013 e provvedimento sindacale n. 199/2013) differisce, in maniera oggettiva, da quello del provvedimento annullato con le due sentenze del 2010, non prevedendo gli stessi né l’istituzione di zone ZTL né la previsione di ticket “eco-pass”. Deve essere, di conseguenza, sicuramente escluso che tali atti possano essere considerati emessi in violazione di una sentenza del quale non hanno costituito oggetto, né con riferimento agli effetti disposti, né con riferimento alle carenze procedimentali accertate».

Il provvedimento sindacale n.199 /2013, a cui fa riferimento la sentenza non è altro che l’ordinanza con cui il sindaco Renato Accorinti aveva revocato i vecchi provvedimenti per “confezionare” un’unica ordinanza anti-tir.

Il pronunciamento del Tar Lazio è netto e non lascia spazio ad interpretazioni: «il ricorso in ottemperanza è infondato e va respinto».

Anche in merito alla richiesta di annullamento, il Tar Lazio ha accolto le obiezioni del legale del Comune di Messina , Arturo Merlo, indicando quale giudice competente il T.A.R. Sicilia, sede di Catania. «Non può infatti condividersi– scrivono i giudici amministrativi – la prospettazione dei ricorrenti secondo cui i due provvedimenti avrebbero una valenza ultraregionale…Il giudizio potrà dunque essere riassunto dinanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Catania, anche con riferimento alla domanda incidentale di sospensione cautelare».

Oltre al danno anche la beffa per gli autotrasportatori. Il Tar Lazio ha infatti condannato «i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun ricorrente in favore del Comune di Messina. Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità Portuale di Messina».

Il Comune di Messina incassa il successo, porta a casa e ringrazia l’avvocato Merlo, che ad oggi non ha fallito un colpo. Lo aspettano adesso nuove battaglie dinanzi al Tar di Catania, per entrare nel merito dell’ordinanza che avrebbe dovuto liberare la città dai tir ma che per il momento non ha dato i frutti sperati. I mezzi, pesanti, purtroppo, continuano a scorrazzare per le vie della città.

Danila La Torre