La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, dopo i
nuovi casi di covid19 , “chiude” la Tonnara di Palmi e i quartieri Pietrenere e Scinà fino al prossimo 26
giugno. È quanto deciso nell’ordinanza 52/2020 della Regione
Calabria che, fino alle 14 del 26 giugno 2020 ha disposto quanto segue:
- E’
disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti
gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di
vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
- E’
disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di
transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli
operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli
e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza e delle forze
dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi
pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
- Sono
consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per
come elencati in allegato 1 in allegato 1 alla presente Ordinanza, già
approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relative alle misure specifiche
applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali
l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
- Sono
sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di
quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, i cui
elenchi sono rinvenibili negli allegati 1,2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020.
- Si
dispone che gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato,
ai sensi della presente Ordinanza e quelle strettamente strumentali alle
stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa,
in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che
detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte
le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con
l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure
igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
- E’ disposto
il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri
soggetti positivi asintomatici e, al contempo, di valutare la reale
incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del
contagio, anche mediante l’installazione di una tensostruttura ove
effettuare a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente, test
diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia,
che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi,
agli operatori commerciali della zona e a tutti i soggetti attualmente
presenti nelle aree interessate, ferma restando l’opportunità di adottare
ulteriori prescrizioni.
E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio
interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del
distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di
protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti
di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono
esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i
bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.
In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello
screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.
Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte, alla misura
dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in
quanto risultate positive al SARS- CoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena
domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con
infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5°
C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo
contatto con il proprio medico curante.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si
applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si
applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella
qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto,
si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1,
ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria
dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura
massima.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice
penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al
punto 10 della presente Ordinanza, in relazione all’articolo 1, comma 6,
del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, punita ai sensi dell’articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del
Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto
con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza potrà
essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione
circa la situazione epidemiologica locale e regionale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con
preventiva comunicazione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Reggio Calabria, alla
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco di Palmi.