Coronavirus

Palmi(RC). Coronavirus, la Santelli “chiude” la Tonnara e due quartieri

La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, dopo i nuovi casi di covid19 , “chiude” la Tonnara di Palmi e i quartieri Pietrenere e Scinà fino al prossimo 26 giugno. È quanto deciso nell’ordinanza 52/2020 della Regione Calabria che, fino alle 14 del 26 giugno 2020 ha disposto quanto segue:

  1. E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
  2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza e delle forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
  3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 in allegato 1 alla presente Ordinanza, già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relative alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
  4. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, i cui elenchi sono rinvenibili negli allegati 1,2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020.
  5. Si dispone che gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
  6. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi asintomatici e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, anche mediante l’installazione di una tensostruttura ove effettuare a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente, test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia, che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi, agli operatori commerciali della zona e a tutti i soggetti attualmente presenti nelle aree interessate, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni.

    E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
    In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.
    Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS- CoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.
    Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
    Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.
    Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
    Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al punto 10 della presente Ordinanza, in relazione all’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con preventiva comunicazione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Reggio Calabria, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco di Palmi.