Riceviamo dall’ingegnere Leonardo Santoro, e pubblichiamo, un interessante documento finalizzato dall'introduzione di norme di attuazione del PRG utili alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico. Si tratta di proposte complete di riferimenti normativi e quindi perfettamente attuabili, ove condivise dall'amministrazione comunale.
Promemoria per l’introduzione di norme di attuazione del
nuovo P.R.G. di Messina finalizzate alla prevenzione del
rischio idrogeologico e sismico
Art.1
(Divieto assoluto di deroga alle distanze minime dagli argini
fluviali previste ai sensi dell’art.96 comma f del T.U. R.D. 25
luglio 1904, n. 523.)
Al fine di salvaguardare il territorio comunale dal pericolo di
esondazione dei corsi d’acqua e del conseguente pericolo di
allagamento delle aree urbanizzate, in conformità a quanto
previsto ai sensi dell’art.96 comma f del T.U. R.D. 25 luglio
1904, n. 523 la distanza minima per l’esecuzione di lavori di
costruzione, ricostruzione, ampliamento di fabbricati è fissata
inderogabilmente in metri dieci dal piede degli argini fluviali o
torrentizi ancorché intubati, incanalati o ingrottati al di sotto
di viabilità o opere di urbanizzazione viaria esistenti.
Art.2
(obbligo verifica sismica)
E’ fatto obbligo, prioritariamente a qualsiasi intervento di
ammodernamento impiantistico o strutturale su edifici ed
infrastrutture a destinazione strategica o rilevante come definite
ai sensi della D.G. regionale n.408/2003, di eseguire, a cura del
soggetto proprietario pubblico o privato le verifiche tecniche di
sicurezza sismica previste ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003.
Art.3
(limitazione altezza edifici frontistanti strade pubbliche)
In conformità a quanto previsto ai sensi del punto 7.2.2 del D.M.
del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008
“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, si
introducono limitazioni all’altezza degli edifici in funzione
della larghezza stradale.
Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, le norme di
attuazione del P.R.G. definiscono la distanza minima tra la
proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della
strada con le modalità previste ai sensi del punto C.3 del D.M. 16
gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
così come riportate nel seguito.
Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito,
prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade,
fermi restando i limiti fissati al punto C.2 del citato D.M., la
sua altezza H, per ciascun fronte dell'edificio verso strada,
Proponente: Dott.Ing. Leonardo SANTORO Report in progress – aggiornamento al 22 gennaio 2014
valutata con i criteri di cui al suddetto punto C.2., non può
superare i seguenti valori, espressi in metri:
per L 3 H = 3
per 3 < L 11 H = L
per L > 11 H = 11 + 3 (L – 11)
in cui con L viene indicata la minima distanza tra il contorno
dell'edificio e il ciglio opposto della strada,compresa la
carreggiata.
Agli effetti del presente punto deve intendersi:
a) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte
dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi
aperti;
b) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei
pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato
aperto alla circolazione pedonale;
c) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello
spazio di cui al punto b);
d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata,
dalle banchine e dai marciapiedi.
Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è
consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno
sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada
su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla
strada più larga.
Art.4
(inedificabilità su sottosuoli S1 ed S2)
In assenza di studi microzonazione sismica redatti in conformità
agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il
13/11/2008, è introdotto l’obbligo di inedificabilità assoluta su
sottosuoli classificati S1 o S2 ai sensi della tabella 3.2.III di
cui al punto 3.2.2. del D.M. D.M. del Ministero delle
Infrastrutture del 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni” con particolare riferimento a terreni
suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività
che possa comportare fenomeni di collasso del terreno.
Ing. Leonardo Santoro