La riforma delle Province e l’istituzione delle Città Metropolitane (Palermo, Catania e Messina) terrà banco all’Ars per tutto l’autunno. Mentre i 52 comuni destinati ad essere inglobati nelle 3 città Metropolitane preparano la rivolta cerchiamo di conoscere meglio il Ddl della giunta, predisposto dall’assessore regionale agli Enti locali Patrizia Valenti.
In questa prima puntata ci soffermiamo sulle linee generali della riforma, avviata, come spiega l’assessore “per conseguire un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica unitamente ad una responsabilizzazione delle varie istituzioni per la migliore tutela dei diritti dei cittadini ”.
Il disegno di legge Valenti è suddiviso in sette Titoli che riguardano le modalità di istituzione delle città metropolitane, le funzioni e competenze, ed il regime transitorio, necessario per garantire le fasi di passaggio. Durante il periodo transitorio gli organi di governo saranno il sindaco (quello in carica del comune capoluogo, in questo caso Accorinti), la giunta, e la conferenza metropolitana, costituita dagli attuali sindaci dei 13 comuni da inglobare e dai presidenti delle circoscrizioni. Approfondiremo i dettagli dei singoli titoli nei successivi articoli, adesso ci soffermiamo sulle indicazioni generali e sul Titolo I.
Il Titolo I interessa le modalità di istituzione delle tre Città Metropolitane, il Titolo II disciplina le funzioni, riconoscendo autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Spettano alle città metropolitane le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, la pianificazione territoriale ed urbana, l’assetto del territorio, la viabilità, la sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, la gestione dei servizi pubblici di interesse generale,la programmazione dello sviluppo economico e sociale, nonché l’edilizia residenziale pubblica (Iacp). Alle Città metropolitane sono attribuite le funzioni proprie delle province regionali e dei comuni in base alla legge di marzo scorso sull’’abolizione delle province.
Il Titolo III individua gli organi di governo: il sindaco, la giunta metropolitana, il consiglio metropolitano, e la conferenza metropolitana. Entreremo successivamente nel dettaglio. Il sindaco è eletto a suffragio universale, nomina una giunta fino ad un massimo di 9 assessori. Il consiglio metropolitano è composto da 35 consiglieri, eletti in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio.
La conferenza metropolitana è composta dai presidenti dei municipi metropolitani (che prenderanno il posto degli attuali 13 comuni)
Il titolo IV disciplina l’ordinamento dei municipi metropolitani, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dalla città metropolitana. Anche in questo caso spiegheremo successivamente cosa prevede il Ddl. Organi di governo dei municipi metropolitani saranno: il presidente e il consiglio. Il titolo IV definisce le competenze che spetteranno ai municipi, come i servizi demografici ed elettorali; i servizi sociali e di assistenza sociale; i servizi scolastici ed educativi; le attività e i servizi culturali, la gestione degli impianti sportivi l’arredo urbano,mobilità e viabilità
Il titolo V disciplina il sistema per l’elezione degli organi di governo delle città metropolitane e dei municipi metropolitani. Il sindaco della città Metropolitana sarà eletto con sistema maggioritario a doppio turno. Previste due schede una per l’elezione del sindaco ed una per il consigliere metropolitano. Il consiglio metropolitano sarà eletto con sistema proporzionale, sulla base di due o più collegi in base alla popolazione dei 13 comuni inglobati.
Il presidente del Municipio metropolitano e il consiglio municipale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi.
Il titolo VI riguarda le Aree metropolitane individuate con la legge regionale del 6 marzo 1986, n. 9. Si tiene conto per quel che riguarda Messina della peculiarità di un’area strettamente connessa con quella di Reggio Calabria, prevedendo quindi che si possano stipulare accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, per quel che riguarda alcuni servizi.
Il Titolo VII riguarda le disposizioni transitorie e finali.
Iniziamo ad approfondire il TITOLO I
La perimetrazione delle tre città ha seguito i seguenti criteri: in base ai dati ISTAT del 2012 una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti; sono caratterizzate dall’aggregazione di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti; hanno un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, all’attività economica, al sistema dei trasporti, ai caratteri ambientali ed ecologici e alle relazioni sociali e culturali.
La proposta d’istituzione sarà pubblicata per quindici giorni presso l’albo comunale degli enti interessati e, nei successivi quindici giorni, ciascun cittadino dei comuni ricompresi nella Città Metropolitana può presentare osservazioni. I consigli comunali interessati nei successivi venti giorni si possono pronunciare in merito alle osservazioni presentate dai cittadini e formulare proprie osservazioni. Sulla proposta di istituzione della Città metropolitana è indetto un referendum, per la cui validità è richiesta la partecipazione al voto del 30 per cento degli aventi diritto.
Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione emana regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.
La Città Metropolitana è istituita a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del decreto di istituzione. Da quella data la Città metropolitana: succede al comune capoluogo e ne assume le funzioni, assume le funzioni proprie delle province regionali, con riferimento all’intero territorio metropolitano;assume funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento nei confronti dei comuni ricompresi nel proprio territorio.
Durante il periodo transitorio sono organi provvisori: il sindaco, la giunta e la conferenza metropolitana. I sindaci dei comuni di Catania, Messina e Palermo, all’atto dell’istituzione diventano di diritto sindaci delle rispettive Città metropolitane. La conferenza metropolitana è costituita dal sindaco metropolitano, che la presiede, e dai sindaci dei comuni inglobati. Esercita le funzioni che la legge attribuisce al consiglio comunale e al consiglio provinciale. Delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti. La prima fase del periodo transitorio si conclude con l’adozione dello Statuto, del Regolamento sul decentramento; del Rendiconto generale del Comune capoluogo alla data della soppressione; del Primo Bilancio di previsione. Qualora entro sei mesi non siano stati adottati tutti gli atti previsti il Presidente della Regione nomina, entro 10 giorni, un Commissario ad acta che provvede alla loro adozione entro i successivi 60 giorni.
Nella seconda fase del periodo transitorio saranno soppressi i comuni della Città metropolitana e le circoscrizioni del Comune capoluogo (nel nostro caso i 13 comuni e le 6 circoscrizioni cittadine).
Contestualmente, la Città Metropolitana succede a titolo universale ai comuni soppressi, assumendone le funzioni, e sono istituiti i Municipi metropolitani.
Durante questa fase la conferenza metropolitana è composta dai presidenti dei Municipi metropolitani e delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
La Giunta è nominata dal sindaco e sarà composta da un massimo di 9 assessori. La conferenza metropolitana esercita le funzioni che la legge attribuisce al consiglio metropolitano. Durante questa fase sono organi provvisori dei Municipi metropolitani: il presidente e il consiglio. Presidente del Municipio è il sindaco del comune. Il Consiglio municipale è composto dai componenti dei consiglieri comunali in carica ed è presieduto dal presidente del Municipio metropolitano.
La seconda fase del periodo transitorio si conclude dopo 18 mesi. Durante questo periodo si provvede alla sistemazione dei rapporti finanziari e al trasferimento delle risorse e del patrimonio delle province regionali alle Città metropolitane nonché al’adozione dei regolamenti dell’Ente.
Qualora, entro il termine indicato gli enti non predispongano il progetto di sistemazione e di trasferimento, l’Assessore regionale delle autonomie locali nomina, un Commissario ad acta che provvede alla sua adozione entro i successivi 60 giorni.
Il passaggio dei dipendenti delle Province alle Città metropolitane avviene nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 30 del marzo 2001. La Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi ai comuni soppressi rientranti nel proprio territorio.
Ricordiamo i 13 comuni che saranno inglobati a Messina: Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena.
Rosaria Brancato