De Luca crea la figura del consigliere comunale delegato

Che la creazione della figura del consigliere delegato fosse un pallino del sindaco Cateno De Luca è stato chiaro sin dal giorno della sua proclamazione. In quell’occasione, davanti ad un nutrito gruppo di consiglieri che accolse il suo invito a partecipare alla cerimonia tenutasi in Aula consiliare (vedi qui) , manifestò la sua intenzione di modificare lo Statuto, e adesso il primo cittadino è passato dalle parole ai fatti. In giunta è stata infatti approvata la delibera che propone l’introduzione dell’ art. 54 bis .

Secondo De Luca la figura del consigliere comunale delegato può risultare utile «a garantire una maggiore efficacia dell'attività politica ed amministrativa» e a «supportare i Sindaco nello studio e nella trattazione di singole tematiche di interesse pubblico», fatto salvo il principio della separazione delle competenze.

Il consigliere delegato potrà pertanto svolgere solo «funzioni collaborative di carattere generale», come «attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non potranno costituire delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna». Il consigliere delegato non potrà partecipare alle sedute di Giunta, salvo su espresso invito del Sindaco (ma in ogni caso non avrà diritto di voto né di firma di atti del Sindaco) e non potrà avere deleghe generali e statutariamente previste per gli assessori della Giunta Comunale né poteri ulteriori rispetto ad altri Consiglieri Comunali. Al consigliere delegato non spettano ulteriori indennità o rimborsi.

L’atto approvato dall’esecutivo guidato da Cateno De Luca dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, organo competente in materia di modifica dello Statuto comunale.

Ecco nel dettaglio cosa prevede l’art. 54bis proposto dall’Amministrazione comunale all’Aula:

1. Il Sindaco con proprio atto formale di nomina può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

2. Il Consigliere delegato ha diritto di ricevere nell’espletamento delle proprie attività la necessaria collaborazione da parte degli Uffici comunali.

3. Il consigliere delegato potrà partecipare alle sedute di Giunta soltanto su espresso invito del Sindaco che gli consenta di assistere senza diritto di voto né di firma di atti del Sindaco ovvero non potrà avere deleghe generali e statutariamente previste per gli Assessori della Giunta Comunale, nonché poteri ulteriori rispetto ad altri Consiglieri Comunali

4. Al consigliere delegato non spettano ulteriori indennità o rimborsi comunque denominati.

DLT