Era scritto all’articolo 7 comma 4 del decreto legislativo numero 149 del 14 settembre 2015, sulle “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale”: “Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l’Ispettorato del Lavoro provvede alla stipulazione di appositi protocolli d’intesa al fine di garantire, in detti territori, l’uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell’attività di vigilanza al fine di promuoverne l’uniformità a livello nazionale”.
Ora, ai sensi di quel decreto, si istituisce l’Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Inps e dall’Inail, assicurando il coordinamento di tutto il personale ispettivo mediante l’emanazione di linee di condotta e direttive di carattere operativo, nonché mediante la definizione di tutta la programmazione ispettiva e delle specifiche modalità di accertamento e gestendone le relative risorse. Nella Regione Sicilia, l’attività dì vigilanza è svolta dal personale ispettivo dipendente della medesima Regione e dal personale ispettivo di Inps e Inail. E’ quanto stabilito dal “Protocollo d’intesa per il coordinamento dell’attività di vigilanza nella Regione Sicilia”, firmato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro e dalla Regione.
Art. 1
Il personale ispettivo operante nella Regione Sicilia, dipendente dell’INPS e delI’INAIL e della Regione, è tenuto ad osservare le linee di condotta e le direttive emanate dell’Ispettorato ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015 e dell'art. 25 dei D.P.C.M. 23 febbraio 2016.
Art. 2
Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell’Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro delia Regione Sicilia esercita le competenze ex D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi di nove ispettorati territoriali corrispondenti, nelle more delia piena attuazione delia L. R. 4 agosto 2015 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli ambiti delle nove ex provinole regionali. Ai dirigenti di questi Uffici è demandato il coordinamento delle attività per il territorio di competenza ed il coordinamento dei “Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro” assegnati agli ispettorati territoriali. In coerenza con gli obiettivi fissati e con le priorità di intervento individuate a livello nazionale ed al fine di assicurare l’efficiente programmazione dell’attività di vigilanza nella Regione Sicilia, l’Ispettorato determina gli obiettivi quantitativi minimi dell’attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo dì INPS e INAIL.
Art. 3
Al fine di garantire l’omogenea applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro si impegna a fornire il necessario supporto tecnico –
giuridico al personale dipendente dalla Regione Sicilia su problematiche giuridiche ed operative ~ riguardanti l’attività di vigilanza. Nell'ottica del presente protocollo il personale ispettivo dalla Regione Sicilia partecipa agli interventi e/o ai programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo promossi dall'Ispettorato secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 e il Dirigente generale del Dipartimento Lavoro o suo delegato partecipa ai gruppi di lavoro del “centro studi per l’attività ispettiva” di cui all'art. 14 del citato D.P.C.M..
Art. 4
In funzione della semplificazione delle attività operative anche mediante l’impiego di una modulistica omogenea per tutto il territorio nazionale, la Regione Sicilia si impegna a favorire l’uso da parte del personale ispettivo della Regione Sicilia dei programmi di gestione e dei software in dotazione al personale dell’Ispettorato, dell’INPS e.dell’INAIL. Le condizioni per l’utilizzo di tali risorse da parte del personale di vigilanza della Regione Sicilia sarà definito con successivi accordi operativi tra le parti.
Art. 5
AI fine di assicurare il coordinamento operativo dell’attività di prevenzione e promozione l'Ispettorato, d'intesa con il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, elabora la programmazione periodica delle iniziative di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004 e s.m.i., utili per diffondere il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale. Al fine dì assicurare il coordinamento operativo dell’attività di vigilanza di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative elabora la programmazione periodica dell’attività di vigilanza d'intesa con l’Ispettorato, in osservanza del documento di programmazione annuale, tenendo altresì conto dei dati in possesso degli Istituti previdenziali e delle specificità espresse dal predetto Dipartimento. Al fine di garantire l’omogenea applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, l’Ispettorato estende anche alla Regione Sicilia quanto disciplinato dai commi da 4 a 7 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 e dall'art. 18 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016.
Art.6
Al fine di implementare eventuali sinergie operative le parti, mediante successivi accordi, possono individuare sistemazioni logistiche su tutto il territorio regionale da mettere a disposizione del personale ispettivo.
Art. 7
Le funzioni di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 come novellati dall’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 sono assicurate, per la Regione Sicilia, dalle sedi territoriali del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell’Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro della Regione Sicilia presso i quali sono costituiti i rispettivi “Comitato per i rapporti di lavoro”.
Art. 8
Le parti si impegnano a predisporre congiuntamente, con cadenza almeno quadrimestrale, il rendiconto dell’attività di vigilanza svolta da tutto il personale ispettivo operante nella Regione Sicilia.
Art. 9
Per il personale ispettivo della Regione Sicilia, in attesa dell’adozione del codice di comportamento dell’Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 10
La Regione Sicilia si impegna in forza dell'art. 12 della L. R. 12 maggio 2016 n. 8 a rendere operativa la presente convenzione“co« uno opiù. decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, avuto riguardo anch tualle strutture e al personale”.
Art. 11
Al fine di verificare la rispondenza dei contenuti del presente protocollo all’esigenza di assicurare un efficace coordinamento dell’attività di vigilanza nella Regione Sicilia, l’Ispettorato potrà provvedere al monitoraggio in loco delle attività svolte e dei risultati raggiunti mediante impiego di proprio personale con funzioni di coordinamento dell’attività ispettiva, eventualmente allocato presso strutture della Regione. Il presente protocollo ha carattere sperimentale sino al 31 dicembre 2018. Successivamente avrà la durata di un anno e potrà essere prorogato anche tacitamente ove non intervenga formale disdetta nei trenta giorni precedenti la scadenza. Durante il periodo di vigenza, in relazione agli esiti del monitoraggio, potranno apportarsi modifiche e/o integrazioni.