La seconda ordinanza del Tar nella querelle tra amministratori di condominio e Messina servizi aggiudica un punto a quest’ultima. Non è ancora la sentenza definitiva ma il Tar ha condiviso le ragioni della partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti.
I giudici amministrativi si sono infatti pronunciati sull’incidente di esecuzione promosso da Anaci Messina e da un gruppo di amministratori di condominio in merito alla prima ordinanza del Tar, quella del luglio 2019. Con l’ordinanza della scorsa estate infatti il Tar aveva in parte accolto il ricorso dell’Anaci affermando, in attesa della decisione nel merito, che i Condomini non potevano essere obbligati a collocare i carrellati per la Raccolta Differenziata all’interno dei locali condominiali. E questo, sia nel caso in cui i Condomini avessero dichiarato che non disponevano di spazi adeguati, sia nel caso in cui il diniego era legato a motivi di sicurezza.
La querelle nella querelle era però scoppiata tra Comune e Anaci in merito al termine “locali” condominiali al punto che gli amministratori hanno chiesto al Tar un’ordinanza di chiarimento sull’interpretazione della parola.
Con l’ordinanza di oggi il Tribunale amministrativo ha chiarito che il “termine “locale” indica un luogo chiuso che appartiene a una costruzione, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto. in questo senso esso è stato inteso dal Collegio nella citata ordinanza n. 455/2019 del 22 luglio 2019. Ne consegue che, allorquando il condominio disponga di spazi aperti, in essi possono ben essere alloggiati i “carrellati”, anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto”.
In sostanza quindi i giudici hanno chiarito che, in attesa dell’ultima parola sul contenzioso, MSBC possa comunque allocare i carrellati negli spazi aperti dei condomini (anche se si tratta di un androne aperto). Altro punto a favore di Messina servizi è il fatto ce eventuali profili di ordine estetico o igienico-sanitario non possono essere opposti dal Condominio al Comune. “Da un lato- si legge nell’ordinanza- nessuna disposizione normativa consente di attribuire rilievo ai primi. Per quanto riguarda i motivi di ordine igienico sanitario,occorre tener conto che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono già organizzati in modo tale che la permanenza dei rifiuti nei “carrellati” è ridotta al tempo minimo indispensabile. Spetta ai condomini preoccuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche dei carrellati stessi”.
Soddisfatti il presidente di MSBC Giuseppe Lombardo e l’assessore all’ambiente Dafne Musolino. Non sono infatti mancate le tensioni e le polemiche nel corso delle varie fasi di applicazione della raccolta porta a porta, causando anche rallentamenti nel cronoprogramma.
“Il Tar ha inoltre chiarito-dichiarano Musolino e Lombardo– anche per gli ultimi riottosi oppositori che gli eventuali motivi di ordine estetico o igienico-sanitari addotti dai ricorrenti non trovano giuridico sostegno e la permanenza dei rifiuti nei carrellati è già organizzata dalla Società in modo tale da ridurre al minimo i tempi di ritiro. Spetta ai condomini occuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche dei carrellati stessi. Il TAR ha sostanzialmente espresso un giudizio di favorevole apprezzamento sulle modalità di gestione del servizio della RD da parte della MessinaServizi e ha richiamato i condomini ai propri doveri di tenere puliti e di igienizzare a loro cure e spese i carrellati che vengono loro forniti”
Questa ordinanza intanto spiana la strada sul piano pratico al completamento del cronoprogramma in termini di organizzazione del servizio. I condomini infatti, in attesa del giudizio di merito, non potranno opporsi alla sistemazione dei carrellati negli spazi aperti, neanche adducendo motivazioni di ordine igienico o estetico.