"Prendo atto che al Comune di Messina c'è comprensibile nervosismo, tale da esporsi così tanto (non si capisce bene chi sia l'estensore, ma credo di riconoscerne la penna) fino al punto di tirar fuori la matita blu. Ne deduco quindi che deve essere un Professorone. Peccato però che gli sfugga o forse no più di un particolare. Per iniziare, al fine di qualificare una "Fondazione di partecipazione" è necessario che l'atto costitutivo e lo statuto posseggano, alcune caratteristiche di struttura dell'atto. Ne cito solo una per tutte secondo la quale la denominazione deve specificare la definizione della natura dell'ente, (quindi deve essere scritto obbligatoriamente che non trattasi di fondazione tradizionale "….. è costituita una Fondazione di Partecipazione denominata ecc…") Di seguito, riporto tuttavia gli altri elementi necessari a qualificare una Fondazione di partecipazione che devono essere contenuti nei documenti citati. (Fonte fondazione notariato http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=06/0609&mn=3)
1) qualificanti specificamente l'ente quale fondazione di partecipazione quali:
· la pluralità dei soggetti fondatori (sono possibili, anzi naturali, adesioni successive;
· la definizione della natura dell'ente;
· la struttura, articolazione degli organi e relative norme di funzionamento (nella fondazione di partecipazione a differenza che nella fondazione classica i fondatori partecipano attivamente alla vita della fondazione, determinandone le scelte operative e strategiche);
· la formazione progressiva del patrimonio, la varietà degli apporti possibili per natura, entità e tipo del diritto conferito, anche con atti di dotazione successivi; è opportuna e rilevante per la vita dell'ente, la distinzione tra apporti patrimoniali al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, apporti definitivi e apporti attributivi di diritti temporanei;
· gli equilibri gestionali e decisionali che possono essere proporzionati all'entità degli apporti (la democraticità, ove ritenuta necessaria, può essere garantita da pareri e decisioni consultive e/o nomine neutrali per esempio nel caso dei revisori);
2- necessari e/o opportuni al fine del procedimento di riconoscimento quali:
· la definizione dell'ambito territoriale e delle materie in cui la fondazione opera, la previsione della delega a soggetti determinati per i relativi adempimenti, l'apposizione di vincolo al fondo di dotazione, la congruità del patrimonio allo scopo – entità minima; l'indipendenza della nomina del revisore;
3- resi necessari e/o opportuni per la presenza di enti pubblici tra gli enti fondatori quali:
· la necessaria ricostruzione e indicazione dell'iter interno per l'assunzione delle delibere di adesione e dotazione dell'ente e dell'iter per definire la nomina dei membri degli organi;
4- resi necessari e/o opportuni in considerazione di quanto disposto da normative specifiche quali:
· la necessità di ottemperare a indicazioni previste dalle disposizioni in materia di Onlus, o da decreti ministeriali in materia di partecipazione dei Ministeri stessi ad enti privati quali fondazioni, o a clausole sulla devoluzione dei beni in caso di trasformazione o scioglimento previste nelle dette, o altre, normative di settore.
Per non tediare i lettori, e facilitarle le operazioni di riscontro, allego lo statuto della Fondazione che purtroppo non si trova, come invece dovrebbe essere, nel sito della fondazione. Sarà il Professore che ha scritto la nota dell’amministrazione dopo un’ attenta lettura a valutare l'uso migliore della sua matita blu, se quindi utilizzarla per me o per se.
Dario Zaccone.