Torna pienamente efficace l’ordinanza del Tar di Catania numero 455/2019 con la quale era stata parzialmente censurata e sospesa l’ordinanza del sindaco di Messina numero 122/2019 che fissava le modalità di raccolta differenziata nel Comune di Messina.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione di Catania, con sentenza numero 191/2021, aveva rigettato il ricorso proposto dall’Anaci (Associazione nazionale amministratori di condominio) di Messina avverso le ordinanze di regolamentazione della raccolta differenziata emanate dal sindaco del Comune di Messina durante l’anno 2019 sancendo il difetto di legittimazione dell’Anaci stessa.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, investito immediatamente della questione in sede di appello con il patrocinio dell’avv. Silvano Martella, ha stabilito, con sentenza numero 215/2021 pubblicata il 19 marzo 2021 che la decisione del Tar è viziata, posto che:
a) l’eccezione di carenza di legittimazione non venne mai sollevata, sotto il profilo generale, dall’amministrazione odierna appellata;
b) di più: come efficacemente dimostra l’Associazione odierna appellante, quest’ultima non poteva neppure aspettarsi che l’Amministrazione sollevasse siffatta problematica, in quanto l’Associazione era stata espressamente riconosciuta portatrice di interesse rilevante in fase infraprocedimentale;
c) l’eccezione di carenza di legittimazione venne sollevata invece dall’amministrazione in riferimento ad un preciso segmento del processo di primo grado (incidente di esecuzione sull’ordinanza cautelare) e limitatamente ad un angolo prospettico specifico dei profili che venivano in quella sede in esame;
d) l’avere ritenuto da parte del primo giudice sussistente una inammissibilità preclusiva della proponibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti di primo grado, esubera e travalica la portata dell’eccezione suddetta, sino a potersi considerare un vero e proprio rilievo ex officio: quest’ultimo, in quanto non preceduto dalla sottoposizione della detta tematica alle parti processuali invera la violazione del disposto di cui all’art. 73 comma 3 cpa.
È stato quindi disposto il rinvio al Tar Catania affinché si pronunci nuovamente sulla causa.