REGGIO CALABRIA – Con sentenza del 16.12.2021, la Commissione Tributaria di Reggio Calabria, ha ridotto la TARI al 20% per irregolarità del servizio di raccolta rifiuti, su ricorso dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria che ha eccepito sia l’ammontare del tributo, che l’illegittima applicazione dello stesso.
Secondo quanto riportato dall’avvocato Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, “la parte ricorrente, assistita dall’avvocato Giuseppe Cotroneo, legale dell’associazione, aveva eccepito in ricorso, di non avere potuto usufruire del servizio di raccolta rifiuti nell’anno di riferimento, tenuto conto delle criticità del servizio stesso, per come attestato dalla competente Asp ed in considerazione che l’abitazione della stessa contribuente era situata in zona ove il servizio non è stato regolarmente effettuato, per cui, in conformità alla normativa vigente, spetterebbe quanto meno, la riduzione del dovuto, nonostante il Comune di Reggio Calabria eccepisse la mancata dimostrazione della ricorrente di avere autonomamente provveduto allo smaltimento dei rifiuti”.
“La Commissione Tributaria di Reggio Calabria, con sentenza del 16.12.2021, ha ritenuto fondata la riduzione del quantum dovuto (al 20 %), in conformità alla disposizione normativa del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che “ Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente “.
“La parte ricorrente ha allegato al ricorso la nota emanata dall’Azienda Sanitaria Provinciale –Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene Pubblica di Reggio Calabria, dalla quale emerge esservi stata a causa della mancata regolarità nella raccolta dei rifiuti, oltre al disservizio, anche una situazione di pericolo “della salute ed incolumità pubblica “.
Appare, quindi, fondatamente ritenibile che, nell’annualità in contestazione, si sia verificata la compresenza di una “situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente “, per come richiesto dalla normativa regolante la materia ai fini della riduzione del quantum di tributo dovuto”.
“La Commissione Tributaria, inoltre, ritiene utile precisare in sentenza, che: “non è possibile individuare i periodi di riferimento (nel corso dell’annualità in questione), della situazione di danno o di pericolo: “è chiaro, infatti, che dal singolo contribuente, a fronte di situazioni del tutto eccezionali (in negativo) dello svolgimento di un pubblico servizio, non appare esigibile una prova che vada al di là del fare riferimento ad un’attestazione sanitaria proveniente dall’autorità competente, non essendo l’amministrato nella condizione di stabilire autonomamente un preciso periodo di collegabilità delle oggettive carenze del servizio dal punto di vista del rischio di danno o pericolo”.
“Viceversa è più ragionevolmente la pubblica amministrazione che, a fronte dell’acclaramento del rischio da parte dell’autorità sanitaria, dovrebbe essere nella condizione di specificare i contrapposti periodi in cui detto rischio non sussisterebbe: non risultando che detta specificazione sia stata effettuata ne deriva che la riduzione, una volta accertato il diritto ad usufruirne, non può che riverberarsi sull’intera annualità interessata. La Commissione Tributaria Provinciale sulla questione, ha più volte ritenuto, che, ai fini della riduzione di cui si discute, era imprescindibilmente necessaria idonea certificazione proveniente dall’autorità sanitaria (non essendo sufficiente, ad esempio, il richiamo al fatto notorio ed alle notizie di stampa o ricavate dai siti web)”.
“La certificazione dell’Azienda Sanitaria, ha evidenziato nel caso di specie, la ricorrenza delle condizioni per la riduzione, per cui alla presenza dell’elemento probatorio, la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, stabilendo la dovutezza della tassa nella misura del 20 %, riducendo conseguentemente l’imposizione fiscale da euro 826,00 a euro 165,2”.