Non è la sentenza della Cassazione numero 8282 del 2016 a sancire l’obbligo di stalli gratuiti vicino a quelli a pagamento, ma il Codice della Strada all’articolo 7 comma 8. Lo stesso Codice della Strada continua stabilendo la non sussistenza dell’obbligo all'interno delle aree pedonali, zone a traffico limitato e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica.
Lo dicono il vice sindaco e assessore alla Mobilità, Viabilità e Trasporti, Gaetano Cacciola, il direttore generale dell'Atm, Giovanni Foti, il comandante del Corpo della Polizia municipale, Calogero Ferlisi, ed il dirigente del dipartimento Mobilità Urbana, Mario Pizzino, in risposta ad una nota del sindacato Orsa.
I parcheggi a pagamento nel centro di Messina, dunque, sarebbero legittimi perché inseriti all’interno di una zona a traffico limitato (in realtà si tratta di semplici zone blu, pur se in piena regola come sancito dal Ministero dei Trasporti col parere del 26 febbraio 2013) ma comunque anche perché all’interno di un centro abitato di particolare rilevanza urbanistica, nel quale sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, come da delibera di giunta municipale numero 194 dell'8 marzo 2007.
"Prendiamo atto dei chiarimenti – dice il segretario regionale dell'Orsa, Mariano Massaro – ma non ci convincono pienamente . Non vorremmo si verificasse quanto accadde quando gli ausiliari del traffico furono utilizzati in sostituzione dei vigili urbani oltre i confini ztl e una sentenza di cassazione stabilì che l'operazione era illecita. Non abbiamo la presunzione di saper decifrare nel dettaglio la sentenza in questione ma nonostante i chiarimenti dell'amministrazione il dubbio resta".