Il Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza Ministeriale sulla mobilità dei docenti, accogliendo l'appello degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, nella parte in cui non riconosce il punteggio maturato nelle scuole paritarie.
Del tema della mobilità docenti, invero, si è per lo più occupato il Giudice del Lavoro. Sono stati i Tribunali di tutta Italia, infatti, a pronunciarsi, per lo più, sulla vicenda dell'algoritmo e su quella degli anni di servizio presso le scuole paritarie.
Il Tar del Lazio infatti, ad eccezione del caso algoritmo, si è sempre dichiarato privo di giurisdizione sul tema della mobilità.
In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del T.A.R. ritenendosi competente (o meglio in possesso della giurisdizione) per decidere anche sulle questioni della mobilità dei docenti. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo".
I primi casi ad essere trattati, dunque, riguardarono proprio la vicenda scaturente dalla vittoria al T.A.R. Lazio per la battaglia legale portata avanti da Delia e Bonetti sull'algoritmo a seguito della quale il Consiglio di Stato, una volta affermata la propria giurisdizione, concesse dei provvedimenti cautelari "per asseriti vizi inficianti il criterio (ovvero il ‘meccanismo’ o ‘algoritmo’)". Stavolta, invece, la questione ha riguardato il più complesso ambito del punteggio in paritaria.
Questa decisione mira ad incidere a livello nazionale sulle Ordinanze Ministeriali di mobilità 2016 e 2017. Il Giudice amministrativo, difatti, è l'unico che può annullare gli atti ministeriali con effetto erga omnes mentre il Giudice del Lavoro può solo disapplicarli per il singolo docente.
Ecco perchè questa prima decisione è unica nel panorama e può coinvolgere tutti i docenti.
“Il nostro obiettivo” commentano gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, “è quello di ottenere provvedimenti per una platea più ampia di soggetti possibili a prescindere dalla loro qualità di ricorrenti. Il sistema scuola non può continuare ad essere governato da provvedimenti episodici o singoli ed è ora che il MIUR prenda atto in via generale ed erga omnes di provvedimenti di respiro generale. Ciò è già accaduto con il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale che in sede giudiziale è stato ottenuto dai nostri 220 ricorrenti e poi esteso a 1 milione di docenti oggi in II fascia GI e, da ultimo, è toccato agli AFAM. Ci auguriamo che ora anche grazie questi provvedimenti possa essere rivisto il sistema di mobilità”.