“Il Collegio non si è pronunciato in merito alla legittimazione ad agire dell’Associazione Anaci e meno che mai si è pronunciato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il Collegio ha solo evidenziato che il Tar avrebbe dovuto comunicare alle parti il suo orientamento di dichiarare il ricorso inammissibile per un vizio rilevato d’ufficio (cioè rilevato dallo stesso Tar) prima di decidere la causa. Non avendolo fatto, a parere del Cga, il Tar è incorso in un vizio procedurale”.
Lo dicono l’assessora all’Ambiente e ai Rifiuti, Dafne Musolino, e il presidente di Messina Servizi, Giuseppe Lombardo, in merito al contenuto della sentenza numero 215/2021, emessa dal Cga e pubblicata il 19 marzo 2021.
I giudici dell’appello hanno rinviato gli atti al primo giudice (sempre il Tar Catania) “che, emendando il vizio procedurale, emetterà una nuova sentenza che, probabilmente, non sarà difforme da quella annullata in quanto ha ormai espresso il proprio convincimento sulla vicenda in esame. La sentenza del Cga non fa rivivere l’ordinanza numero 455/2019, per il semplice fatto che l’Ente si era già uniformato a quanto disposto dal giudice amministrativo, giusta delibera consiliare numero 95 del 17 giugno 2019, che ha approvato il Regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti urbani e della raccolta Differenziata, dedicando l’articolo 22, rubricato “Utenze Condominiali”, oggetto anche di specifico emendamento, alla raccolta differenziata all’interno dei condomini. Il Regolamento comunale (che dunque ha superato l’ordinanza sindacale) è tutt’ora pienamente in vigore, con buona pace di quanti vogliano immaginare di potere paralizzare un servizio che ha consentito di raggiungere nell’anno 2020 il 32% di raccolta differenziata di media nelle utenze domestiche, superando Palermo e Catania”.
In sintesi “la sentenza del Cga non interferisce né modifica la raccolta differenziata nei condomini della città, che continuerà ad essere svolta con le stesse modalità ormai note ai cittadini messinesi che dimostrano, nella stragrande maggioranza, di avere apprezzato il servizio e le modalità con le quali viene svolto. L’Anaci potrà riproporre per la seconda volta gli stessi motivi di ricorso al Tar, il quale, però ha già emesso una pronuncia di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire della stessa Associazione, prima ancora di pronunciarsi sul merito del ricorso. Ribadiamo la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e continuiamo ad augurarci che le strumentalizzazioni e le polemiche vengano definitivamente superate, invitando anche l’Anaci ad una leale collaborazione per il pieno raggiungimento dell’obiettivo finale che è sempre stato quello di estendere il servizio di raccolta differenziata a tutto il territorio comunale”.