MESSINA – I gruppi consiliari di maggioranza preannunciano emendamenti alle modifiche del regolamento, mentre l’assessore Cicala assicura che il previsto aumento del 20% sarà neutralizzato. Anzi, si punterà ridurre l’imposta entro il 2023. Ma come cambierà a breve la Tari a Messina? La direzione è indicata dalla Giunta del sindaco Basile che, nei giorni scorsi, ha approvato all’unanimità (assente solo il vicesindaco Mondello) l’atto di iniziativa per la predisposizione della proposta di modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari). Modifiche e integrazioni che dovranno essere approvate dal Consiglio comunale. Il regolamento della Tari ha ricevuto il primo via libera dall’Aula nel settembre del 2020 e poi è stato modificato nel luglio dell’anno successivo, in adeguamento alla normativa Arera. La stessa Area (Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente) ha previsto l’introduzione dall’1 gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica. Nel contempo il regolamento sarà modificato in altre parti riguardanti: l’esenzione della Tari per gli immobili ad uso domestico privi di allacci; la ridefinizione delle agevolazioni; la determinazione del numero occupanti nelle case a disposizione; l’adeguamento del trattamento dei dati al regolamento europeo. Ma vediamo alcune delle novità contenute nella proposta firmata dall’assessore Roberto Cicala e approvata dalla Giunta.
Con l’integrazione dell’articolo 4 viene specificato che “qualora il locale a destinazione abitativa sia privo di ogni utenza, ma all’interno siano presenti arredi o altro, la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte variabile”. Non si pagherà dunque la quota fissa. La dimostrazione dei requisiti per avere diritto all’esenzione toccherà al contribuente attraverso la presentazione di idonea istanza.
Tra le fattispecie non soggette all’applicazione della Tari, previste dall’articolo 5 del regolamento, vengono inseriti i “locali non utilizzabili per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni utenza e di arredi”.
L’articolo 21 prevede che la tariffa del tributo sia ridotta nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. In questo caso, si può avere una riduzione del 30% e le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l’altra con 2 o più occupanti. Il numero degli occupanti – e questa è la novità – è determinato dal numero dei componenti la scheda anagrafica del detentore dell’immobile.
Le utenze domestiche residenti nel Comune di Messina che effettuano compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 22 del regolamento Tari, potranno beneficiare di una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile. L’agevolazione sarà calcolata a consuntivo e compensata con il tributo dovuto dovuto per l’anno successivo o rimborsato in caso di incapienza.
L’articolo 28 disciplina la riscossione del tributo. Il pagamento degli importi è suddiviso in 3 rate, delle quali 2 in acconto con scadenza 30 giugno e 30 settembre e una a saldo con scadenza 30 dicembre. Può essere effettuato il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno. Le due rate di acconto sono calcolate in base alle tariffe dell’anno precedente, la rata a saldo prevede il conguaglio della tassa per l’intero anno con le tariffe deliberata per l’anno di riferimento.
Rimane ferma la possibilità per il debitore di richiedere la ripartizione delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36. La rata minima potrà essere ridotta a 50 euro per i contribuenti che si trovano in una delle due condizioni: dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico, gas e idrico; si trovino in condizioni economiche disagiate, certificate da Isee inferiore a 12mila euro.