"Una Amministrazione Pubblica che ha a cuore le sorti della città ha il dovere di adottare tutte le normative, sia regionali che nazionali, per dare la possibilità agli uffici di poter svolgere il proprio ruolo senza aggravio di procedimenti che, considerata la carenza di organico, espone la pubblica amministrazione a richiesta di risarcimento danni per la mancata definizione delle pratiche entro il tempo stabilito e, per dare la possibilità ai professionisti di concludere l'iter in tempi brevi, con ricadute economiche positive sulla cittadinanza".
Lo dice l'ex consigliere comunale Domenico Guerrera in riferimento alla legge regionale 16 del 10 agosto 2016 (recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia approvato con decreto del presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001).
Tra gli adempimenti a carico dei Comuni siciliani è previsto dall'articolo 11 comma 4, che: "All'interno delle zone omogenee A di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 02-04-1968 n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22-01-2004 n. 42, ovvero negli immobili ricadenti all'interno dei parchi e riserve naturali o in aree protette dalla normativa relativa alle zone Sic, Zsc e Zps, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i Comuni di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente e con gli enti competenti per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire nelle predette aree, non trova applicazione la segnalazione certificata di inizio attività. Tale limitazione all'utilizzo della procedura Scia, determina un aggravio dei procedimenti edilizi sia per la pubblica amministrazione che per i privati cittadini".
Sono trascorsi sedici mesi dall'entrata in vigore della legge ma – riprende Guerrera – "l'Amministrazione comunale non ha adempiuto né al disposto dell'art.11, né al disposto dell'art.17 della legge, che stabilisce l'istituzione dello sportello unico per i titoli edilizi, per cui non si può applicare l'art. 20 del Dpr n. 380/2001, che detta i tempi del rilascio del permesso di costruire, e qualora i tempi non vengono rispettati, la conferenza dei servizi, esponendo l'Amministrazione a risarcimento danni".
"Se si vuole dare impulso all'indotto dell'edilizia, che negli ultimi anni ha avuto un crollo verticale – conclude l'ex consigliere -, è importante adottare tutti gli accorgimenti per lo snellimento delle procedure burocratiche, avvalendosi delle vigenti normative che, se applicate, consentono uno sgravio dei procedimenti edilizi agli Uffici e immediate risposte ai cittadini".