Con l’approvazione della nuova modulistica da parte dell’Agenzia delle entrate, diventa operativo l’obbligo – previsto, con decorrenza 1° luglio, dal decreto-legge contenente la manovra economica – di indicare i dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.Lo segnala la Confedilizia, precisando che in fase di attuazione del decreto l’Agenzia delle entrate ha esteso l’adempimento in questione anche ai contratti di comodato (estensione resasi necessaria – dice il provvedimento relativo – “per motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema”).
La nuova disposizione – precisa l’Organizzazione dei proprietari di casa – impone l’indicazione dei dati catastali nelle richieste di registrazione, nulla stabilendo con riferimento al contenuto dei contratti. Va ricordato, tuttavia, che i contratti di locazione tipo della Confedilizia (sia a uso abitativo sia a uso diverso dall’abitativo) contengono già – in applicazione di una specifica disposizione di legge (art. 8, terzo comma, del decreto-legge n. 333/’92, convertito dalla legge n. 359/‘92) – uno spazio in cui riportare gli estremi catastali relativi all’unità immobiliare interessata. E analogo spazio contengono anche i contratti regolamentati (agevolato, transitorio, per studenti universitari) allegati al decreto ministeriale 30 dicembre 2002.
La nuova modulistica dell’Agenzia delle entrate – disponibile sul sito Internet della Confedilizia (www.confedilizia.it) – consiste: nella nuova versione del “Modello 69 (“Richiesta di registrazione”), nell’ambito del quale è stato inserito il Quadro D, denominato “Dati degli immobili”, da utilizzarsi per la registrazione dei nuovi contratti; nel nuovo Modello CDC, da utilizzarsi per la comunicazione dei dati catastali in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti già in essere.
I nuovi modelli approvati – precisa la Confedilizia – riguardano l’adempimento “cartaceo”, presso gli uffici, degli obblighi di registrazione. Come noto, tuttavia, per la registrazione dei contratti di locazione (nonché delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe) esiste anche una modalità telematica, obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti. In relazione a tale modalità, l’Agenzia delle entrate ha quindi provveduto ad approvare le nuove “specifiche tecniche”, al fine di consentire l’inserimento dei dati catastali dell’immobile anche nel programma informatico da utilizzare per gli adempimenti di registrazione.
La Confedilizia segnala inoltre che presso le proprie Associazioni territoriali è disponibile il “Servizio di visure catastali on-line”, attraverso il quale i proprietari interessati possono reperire tutte le informazioni catastali dell’immobile oggetto del contratto di locazione da inserire nelle richieste di registrazione: intestatario, foglio, particella, subalterno, classamento, rendita.
Da sottolinearsi, infine, che la mancata o errata indicazione dei dati catastali nelle richieste di registrazione è punita con una sanzione che va da un minimo del 120% a un massimo del 240% dell’imposta di registro dovuta.