Il 20 marzo è ufficialmente entrato in vigore il decreto legislativo con le nuove disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. A ricordarlo il presidente di Confedilizia Messina Giorgio Muscolino, che sottolinea come «chiunque intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Pertanto, l’esperimento del procedimento di mediazione, finalizzato alla redazione di un verbale di conciliazione, diviene a tutti gli effetti condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
«Inoltre – aggiunge Muscolino – lo stesso decreto legislativo prevede altresì che, qualora una delle parti che ha partecipato alla mediazione non accetti la proposta formulata dal mediatore, proseguendo in sede giudiziale, e il successivo provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude il rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente. In tale prospettiva – conclude Muscolino – si accentua sempre più l’importanza del servizio che Confedilizia mette a disposizione di tutti gli utenti, attraverso la Commissione di conciliazione, costituita presso la sua sede di Messina in Viale S. Martino n. 62».