MESSINA – Il Consiglio comunale ha votato sì (18 favorevoli e 8 astenuti) alla delibera 379 del 6 agosto 2024, con all’interno il nuovo regolamento comunale delle spese di rappresentanza. Già passato in commissione, il documento è stato analizzato dai consiglieri insieme al vicesindaco Salvatore Mondello, che ha la delega al Cerimoniale.
Mondello in apertura dei lavori ha spiegato: “È una delibera che serve a fare una cornice molto precisa sulle spese ammissibili e non ammissibili. Le due diramazioni riguardano il sindaco e gli assessori da un lato, il presidente del Consiglio e i consiglieri dall’altro. Allo stato attuale non era stata prevista da nessuna parte una disciplina che regolamentasse le spese di rappresentanza”.
Il documento ribadisce che per spese di rappresentanza “si intendono quelle finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione del Comune di Messina e verso l’esterno. Esse assolvono all’unico scopo di consentire all’Ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini istituzionali”.
Ci sono poi i requisiti di legittimità: l’inerenza, la stretta connessione ai ini istituzionali, la sobrietà della spesa concretamente sostenuta, l’ufficialità della spesa, l’eccezionalità della spesa rispetto all’attività ordinaria, la riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell’amministrazione comunale e infine la rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza.
Tra le spese ammissibili ci sono quelle di “ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva; omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore di autorità e ospiti; pranzi di lavoro e momenti conviviali giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali di istituzioni altamente rappresentative; atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc…) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli organi del comune e organi di altre amministrazioni pubbliche o di soggetti, personalità e delegazioni, anche in occasione di visite all’estero; acquisto e invio di biglietti augurali in occasioni di nomine o particolari ricorrenze indirizzati ad autorità o a singoli cittadini, purché nel rispetto del criterio di ragionevolezza (ad esempio formulare gli auguri ai centenari); onoranze funebri/commemorative, partecipazione a festività religiose in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale, limitatamente a eventi luttuosi di autorità e cittadini emeriti; doni-ricordo/omaggi di modico valore offerti a cittadini residenti che compiono 100 anni oppure in occasione di cittadinanze onorarie o di matrimoni civili; spese per gemellaggi”.
I casi di non ammissibilità delle spese sono “gli atti di mera liberalità; le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; l’acquisto di generi di conforto, in occasione di riunioni di giunta o di consiglio comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico; le spese connesse all’attività di gruppo politici ancorché presenti negli organi collegiali del comune; gli omaggi, i pranzi, o i rinfreschi aventi finalità diverse da quelli all’articolo 4 comma 1 (e cioè i pranzi di lavoro di interesse pubblico e ufficiali, ndr); l’ospitalità e/o i pasti a favore dell’Ente o di soggetti legati all’Ente da rapporti di tipo professionale o commerciale; le spese che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità; le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell’Ente o delle loro famiglie”. A queste si aggiungono “le spese per allestimenti o addobbi di vario tipo in occasione di spettacoli, eventi sociali, educativi o sportivi; le spese per manifesti in occasione di ricorrenze nazionali” perché considerate spese di pubblicità; “le spese per acquisatre o spedire opuscoli ai neo-diciottenni; l’acquisto dell’acqua in occasione di riunioni di giunta o consiglio comunale”.
I soggetti autorizzati a disporre spese di rappresentanza per conto dell’Ente “per il tramite del dirigente competente”, sono “esclusivamente il sindaco e il presidente del Consiglio comunale, cui vanno ricondotte le necessità manifestate dai componenti degli organi da essi rispettivamente presieduti”. Le spese saranno comunque passate al vaglio dalla segreteria generale e dagli uffici che daranno i pareri tecnici.
Due gli emendamenti bocciati. L’emendamento 1 presentato dal duo La Fauci-Carbone per inserire “l’ufficio di presidenza” tra i soggetti che possono “spendere” è stato bocciato e non senza polemica, vista anche l’astensione di alcuni membri della stessa coalizione di centrodestra e il “no” compatto dei gruppi di Basile, in difesa del presidente Pergolizzi. L’emendamento 2, con cui sempre loro avrebbero voluto inserire la norma per cui il presidente del Consiglio, prima di decidere una spesa di rappresentanza, debba rapportarsi ai capigruppo, è stato bocciato in maniera analoga.