Suona la prima sveglia che ricorda ai messinesi che c’è in arrivo la prima tassa da pagare per la nuova stagione contributiva. Si tratta della Tasi, il tributo sui servizi indivisibili che servirà a coprire interventi su manutenzioni pubbliche, torrenti, strade, illuminazione. La Tasi messinese dovrà portare 8,8 milioni di euro nelle casse del Comune, i cittadini sono chiamati a pagare. La prima rata scade il 16 ottobre, quindi è giunto l’odiato momento di mettere mano al portafogli. La seconda rata scadrà invece il 16 dicembre, ma è possibile pagare tutto in unica soluzione già entro il 16 ottobre.
Attenzione però perché non arriverà nessun bollettino a casa. Per pagare la Tasi ci sono a disposizione due possibilità: il modello F24, negli uffici postali o banche, è gratuito e non comporta spese di commissione. Il codice identificativo del Comune di Messina da indicare è F158. Il codice tributo, da utilizzare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento della TASI, tipologia immobili (abitazione principale e pertinenze), è 3958. E’ possibile anche fare il versamento tramite bollettino di conto corrente postale da effettuare sul c/c n. 1017381649, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. In caso di versamento in ritardo e di attivazione del cosiddetto "ravvedimento operoso", le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta. Il bollettino postale appositamente predisposto è disponibile prestampato negli uffici postali, intestato “pagamento TASI”.
Bisogna ricordare che la tassa viene applicata a chiunque sia proprietario o possessore in qualità di titolare di un diritto reale di godimento o comunque detentore a qualunque titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli. Nel Comune di Messina la Tasi si applica solo ad immobili che non sono assoggettati all’Imu. Per gli immobili, che già pagano l'Imu, infatti, la Tasi è stata azzerata. Pagano dunque le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono escluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze in quanto già soggette a Imu.
Le aliquote Tasi 2014 sono al massimo, pari al 3,3 per mille. Si riconosce una detrazione di imposta della Tasi 2014 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, escluse le pertinenze, limitatamente alle categorie catastali da A2 ad A7 così nella seguente misura: alle unità immobiliari appartenenti alle categoria catastale A5 e per gli immobili la cui rendita catastale è compresa tra € 0,00 e € 100,00 si applica una detrazione fino a totale concorrenza dell'imposta dovuta; per gli immobili con rendita catastale compresa tra € 100,01 e € 200,00 si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta; per gli immobili con rendita catastale compresa tra € 200,01 e € 250,00, si applica una detrazione pari al 30% dell'imposta dovuta; per gli immobili con rendita catastale compresa tra € 250,01 e € 300,00, si applica una detrazione pari al 15% dell'imposta dovuta. Non si applica nessuna detrazione d'imposta per gli immobili che abbiano una rendita catastale pari o superiore a € 301,00. La base imponibile, ovvero il valore su cui calcolare il tributo, è determinata come per l'Imu. Quindi è costituita dall'ammontare della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore di legge. A tal fine è necessario utilizzare gli stessi moltiplicatori previsti per il calcolo della base imponibile Imu, facendo riferimento alle categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla Tasi. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ovvero per gli immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
Il tributo si calcola, analogamente all'Imu, applicando la seguente formula: Base imponibile = Rendita Catastale X 168 (coefficiente) X 3,30 (aliquota)/1000. Applicando questa formula si determina la Tasi dovuta per tutto l'anno. Se si deve pagare solo per una parte dell'anno (perché, ad esempio è avvenuta una compravendita) si deve ricordare di proporzionare l'imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo di possesso dell'immobile di almeno 15 giorni consecutivi ("mese compiuto"). Si ricorda altresì che l'imposta da versare è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.
Chi è soggetto alla Tasi è tenuto a presentare apposita dichiarazione, su modello ministeriale messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione del fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo stesso. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate e non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Se invece ciò dovesse verificarsi, la dichiarazione va presentata entra il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'Imu, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla Tasi. Attualmente il modello di dichiarazione Tasi non è stato approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze e pertanto non è ancora disponibile.