Quattro mesi di attesa per poi archiviare la vicenda con un nulla di fatto. E’ finita così la saga della delibera per modificare il regolamento Tares che lo scorso mese di gennaio aveva presentato il consigliere dei Progressisti democratici Daniele Zuccarello. Un provvedimento che doveva servire per rendere meno pesante l’odiosissima tassa sui rifiuti e che invece si è arenato per mesi senza riuscire a giungere in aula. E quando oggi la prima delibera all’ordine del giorno era proprio quella di Zuccarello, ma visto ormai il tempo trascorso il consigliere ha chiesto all’aula di poter ritirare il provvedimento per trasformarlo in atto di indirizzo in vista delle prossime tasse sui rifiuti. I pochi colleghi presenti però non hanno gradito l’iniziativa di Zuccarello che alla fine si è visto costretto a ritirare la sua delibera e a mettere la parola fine su un atto che evidentemente era nato sotto una cattiva stella.
Mentre si parla ancora di Tares sta però per arrivare la nuova Iuc che comprende Imu, Tasi (servizi indivisibili) e Tari (rifiuti). Anche per Messina il pagamento della Tasi è slittato a settembre, secondo quanto stabilito lo scorso 19 maggio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha fatto slittare il pagamento della prima rata a settembre per quei Comuni che non avevano stabilito le aliquote entro il 23 maggio. Il sito istituzionale del Comune www.comune.messina.it verrà aggiornato in base alle future disposizioni normative, attivando il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo modello F24.
In merito all'IMU 2014, invece, il versamento della prima rata di acconto, di ammontare pari al 50 per cento dell'imposta annua, dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 giugno. Dovranno pagare l’Imu, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nell’anno, i possessori di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono inoltre soggetti all'imposta i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di concessioni su aree demaniali e di contratti di leasing.
Non dovranno invece pagare l’Imu: abitazione principale ed eventuali pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale. Sono escluse dall'esenzione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; i fabbricati rurali ad uso strumentale con riconoscimento della ruralità attestata dall'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali con apposita annotazione riscontrabile dalla visura catastale.
Quanto costa l’Imu? L'imposta annua si calcola applicando le aliquote sottoindicate al valore degli immobili, così determinato: per i fabbricati il valore è dato dalla rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, da rivalutare del 5% e da moltiplicare per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati di categorie A (con esclusione della categoria A/10) , C/2 , C/6 e C/7; 80 per i fabbricati di categoria A/10 e D/5; 65 per i fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D/5); 55 per i fabbricati di categoria C/1; 140 per i fabbricati di categoria B, C/3, C/4 e C/5. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non ancora accatastati ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando quello risultante dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dal D.Lgs.504/92 art.5 c.3; per le aree fabbricabili il valore di riferimento è costituito da quello venale in comune commercio alla data dell'1 gennaio 2014. Per quantificare il valore delle aree fabbricabili è inoltre possibile fare riferimento ai valori minimi indicativi fissati dalla stessa Amministrazione comunale; per gli immobili storici e fabbricati inagibili la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Anche per l'IMU 2014 a breve sarà attivato sul sito istituzionale il calcolatore on line che consente il calcolo e la stampa del modello F 24.