Pronto l’appello al Cga contro la sentenza del Tar che ha dichiarato inammissibili i ricorsi relativi alle amministrative 2013 ed all’elezione del sindaco Renato Accorinti.
Non tutti i ricorrenti però hanno deciso di proseguire la strada della giustizia amministrativa e l’appello, in questo momento, riguarda Alessia Currò, Giovanna Venuti e Giovanni Cocivera, che hanno conferito l’incarico all’avvocato Silvano Martella, che ha fin qui sostenuto la causa davanti al Tar.
Di diverso avviso l’avvocato Salvatore Versaci (intervenuto ad integrazione del ricorso di luglio), che subito dopo la sentenza del 31 gennaio ha dichiarato, motivando la scelta, di non voler proseguire in appello.
Ma andiamo al ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa predisposto dall’avvocato Martella in base ad una sentenza che, secondo il legale, presenta diversi travisamenti che costituiscono il presupposto della decisione stessa.
I ricorrenti infatti avevano chiesto l’apertura dei plichi ed il riconteggio dei voti. La sentenza impugnata spiega: “Tuttavia, per nessuna delle sezioni individuate in ricorso i ricorrenti precisano quali dovrebbero essere i risultati corretti, …..Per molte delle sezioni per le quali erano ravvisabili lacune nei verbali risulta che l’Ufficio Centrale ha ricavato i dati sui voti traendoli direttamente dalle tabelle di scrutinio, senza ricorrere ad esse laddove il dato risultava ricostruibile con ragionevole certezza indipendentemente dalle irregolarità formali o dalle omissioni parziali dei verbali”.
In merito a questo punto della sentenza i ricorrenti ricordano che però le tabelle di scrutinio utilizzate in mancanza dei verbali “in molti casi non erano quelle ufficiali all’interno del plico sigillato. Spesso infatti l’Ufficio Centrale, in assenza della tabella, riteneva del tutto illegittimamente, di utilizzare la copiaccia informale che era stata consegnata al Segretario Comunale: tale copia era, ovviamente, priva di ogni valore formale e di ogni garanzia di autenticità”.
Sempre secondo il Tar, oltre al non aver fornito le prove che i voti non corrispondevano alla realtà, il ricorso non spiegherebbe neanche “in quale modo tale eventuale discrasia avrebbe influito sull’esito finale. In sostanza, i ricorrenti non riescono a dimostrare che dagli affermati vizi di verbalizzazione delle sezioni, sia effettivamente derivata una alterazione del risultato elettorale”.
Secondo l’avvocato Martella, che ha appunto predisposto l’appello al Cga non è possibile fornire alcuna prova evidente dell’alterazione del risultato elettorale dal momento che mancano i verbali di contestazione: “L’unico modo per dimostrarlo sarebbe stato fotografare i singoli voti, ma è chiaramente un’attività illecita. In merito alla possibile alterazione del risultato elettorale si ribadisce che a fronte di una differenza di appena 59 voti rispetto al quorum richiesto, le censure proposte ne investono quasi un migliaio!”.
Il dato contestato, tra l’altro, è quello attestato dall’Ufficio Elettorale, basandosi, come si legge, non sui regolari verbali delle sezioni o nelle tabelle di scrutinio ma: “In alcune sezioni facendo ricorso ai dati del CED, per altre attraverso l’ interpello del Presidente e del Segretario di Seggio; per altre non compilando alcune pagine; altre ancora mediante la somma dei dati risultanti su altre pagine del verbale;· per altre ricorrendo alla copia delle tabelle di scrutinio informalmente detenute presso la Segreteria Comunale. Tali circostanze investono un numero di voti di circa 50 volte superiore rispetto al valore numerico che ha determinato la mancata elezione diretta del candidato avv. Felice Calabrò”.
La prova richiesta dal Tar quindi è rappresentata, secondo il legale, dalla mancanza o dalle carenze nei verbali, riscontrate anche dall’Ufficio centrale elettorale.
L’avvocato Martella nel ricorso cita poi la recentissima sentenza del Cga n.46/2014 a in base alla quale saranno rifatte le elezioni regionali in 9 sezioni della Provincia di Siracusa, nelle quali, si ripartirà da zero. A presentare ricorso al Tar era stato un deputato non riconfermato all’Ars per un centinaio di voti. Durante la fase di giudizio però alcuni plichi non si sono potuti aprire in seguito ad un allagamento del Palagiustizia di Siracusa dove erano custodite le schede. Nell’appello dell’avvocato Martella, si fa riferimento alle motivazioni della sentenza del Cga che ha fissato nuove elezioni nelle 9 sezioni interessate. Secondo il Cga infatti esistono alcune operazioni elettorali tassative che devono essere eseguite: “La violazione di tali regole imporrebbe l’obbligo di annullare le operazioni di voto indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente riesca a dare la prova che le irregolarità rilevate siano tali da incidere sul risultato elettorale trattandosi di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio”.
Secondo Martella comunque l’onere probatorio a carico dei ricorrenti è stato assolto ed è stata effettuata l’indicazione di ogni singola sezione in cui si sono verificate le irregolarità. Non sempre inoltre l’interessato, poiché semplice elettore, è tenuto ad avere conoscenza approfondita degli atti relativi alle operazioni elettorali. Pertanto, secondo la giurisprudenza, non avendo il mero elettore conoscenza approfondita, può considerarsi sufficiente, che l'atto fornisca indicazioni sui dati contestati e sulle sezioni cui si riferiscono, così come è stato fatto, basandosi anche “su quanto attestato dallo stesso Ufficio Centrale che, per un cospicuo numero di sezioni elettorali, è stata integralmente violata la normativa di riferimento. Nello specifico non erano stati trasmessi, e mancavano del tutto, i verbali attestanti le operazioni di scrutinio del seggio, necessari per consentire la verifica dei voti, mentre, per altre sezioni, ha constatato che alcuni verbali erano in bianco, altri non completi, altri compilati in via sommaria con dati contrastanti, altri ancora recanti cancellature ed abrasioni. Ciò non poteva consentire di attribuire il voto, in quelle sezioni, nei modi con cui lo ha fatto l’Ufficio Centrale. E’ quindi evidente che, rilevata la carenza di tali risultanze, deve affatto ritenersi superato l’onere di prova a carico della parte ricorrente. Tale onere deve, ritenersi soddisfatto dalla dimostrazione della totale assenza e/o lacunosità e/o contraddittorietà dei verbali relativi alle sezioni oggetto dell’impugnazione”.
Da queste considerazioni quindi è scaturita la decisione di ricorrere al Cga per riformare la sentenza n. 280/2014 del TAR di Catania sul ricorso n.1738/2013 RG e, quindi disporre l'annullamento dell’atto di proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Messina del prof. Renato Accorinti del 25.6.2013; di tutti i verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale, compresi il verbale delle operazioni elettorali relative al primo turno del 12/13.6.2013; il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale del turno di ballottaggio del 25.6.2013; i verbali delle operazioni di scrutinio dei seggi indicati relativi al primo turno.
La vicenda quindi non si è chiusa con la sentenza di rigetto del Tar il 31 gennaio, ma continua con l’appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa, decisione questa che comporterà, ovviamente, nuove polemiche sull’opportunità politica di tornare a far dipendere dalla sentenza di un Tribunale la vita amministrativa di una città, in un momento delicatissimo nel quale occorre invece serenità per una giunta eletta dai messinesi ed impegnata nell’attuazione del suo programma.
Rosaria Brancato