REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile composto dai Sigg.:
dott. Caterina Mangano Presidente
dott. Corrado Bonanzinga Giudice est.
dott. Viviana Cusolito Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 311 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2017 promossa da
GULLO ANGELA nata a Palmi il 25.11.1927, residente a Messina via Lombardia n. 11/6 is. 58 C.F.: GLLNGL27S65G288U, che ha eletto domicilio a Messina in via Dogali n. 25 presso lo studio dell’avv. CUZZOLA MARIA RITA suo difensore come da mandato in atti; RICORRENTE
con l’intervento del Pubblico Ministero
nell’interesse di GULLO ROSARIO ANTONINO nato a Messina l’08.08.1952 ed ivi residente in via Chinigò Gioacchino pal. 20 mt. 156 Rione Aldisio
avente per oggetto: Adozione di maggiorenni
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2017 GULLO ANGELA nata a Palmi il 25.11.1927, premesso di avere sviluppato sentimento filiale verso il nipote GULLO ROSARIO ANTONINO nato a Messina l’08.08.1952, che aveva perso in giovane età la madre e che era stato cresciuto ed accudito dall’istante; che non aveva contratto matrimonio e non aveva avuto figli; che sussistevano tutte le condizioni di legge per l’adozione; tutto ciò premesso, chiedeva, che venisse dichiarata l’adozione del predetto GULLO ROSARIO ANTONINO nato a Messina l’08.08.1952, da parte della ricorrente GULLO ANGELA nata a Palmi il 25.11.1927.
All’udienza del 20 settembre 2017 il Giudice designato dal Presidente del Tribunale raccoglieva, ai sensi dell’art. 311 c.c., il consenso dell’adottante e dell’adottando, nonché l’assenso del coniuge di quest’ultimo. Alla medesima udienza il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. che rendeva il proprio parere in data 26.09.20 17.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti sia riguardo all’adottante che riguardo all’adottando. La ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, ha superato l’età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottando è superiore a diciotto anni. L’adottando non è, inoltre, figlio dell’adottante ed ha già compiuto i diciotto anni. Oltre al consenso dell’adottante e dell’adottando, per l’adozione è richiesto, invero, anche l’assenso dei rispettivi coniugi e quello dei genitori dell’adottando. L’assenso si configura come una dichiarazione di volontà con contenuto adesivo, con cui il legislatore ha inteso offrire tutela a chi potrebbe ritenere che dall’adozione verrebbero lesi propri diritti meritevoli di tutela. Nel caso del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottando e della prole dell’adottante il rifiuto di assenso si pone come fatto assolutamente impeditivo dell’adozione, negli altri casi, invece, il rifiuto di assenso è superabile dal Tribunale con un giudizio che verte sulla giustificazione del rifiuto e sulla sua conformità all’interesse dell’adottando. Nel caso in esame è stato acquisito l’assenso del coniuge dell’adottando, mentre l’adottante non risulta coniugata.
Infine, l’istruttoria compiuta consente di affermare che l’adozione conviene all’adottando anche perché lo stesso potrà così beneficiare dei diritti successori, mentre non emerge in alcun modo che la ricorrente intenda utilizzare l’istituto dell’adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall’ordinamento o che l’ordinamento persegue con diversi istituiti, avendo tutte le persone sentite confermato l’esistenza di un profondo legame affettivo tra le parti, a fondamento della richiesta di adozione..
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l’adozione di GULLO ROSARIO ANTONINO nato a Messina l’08.08.1952, da parte di GULLO ANGELA nata a Palmi il 25.11.1927.
Tenuto conto della natura della causa e delle questioni trattate, non potendosi configurare una vera e propria soccombenza, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l’art. 313 c.c., dichiara l’adozione di GULLO ROSARIO ANTONINO nato a Messina l’08.08.1952, da parte di GULLO ANGELA nata a Palmi il 25.11.1927; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall’art. 314 c.c.; dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/10/2017.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Corrado Bonanzinga dott. Caterina Mangano