Pubblicato sulla G.U. il nuovo Statuto d’Ateneo. Resta il nodo proroga Tomasello

Il futuro dell’ Università di Messina è alle porte ed il passaggio dal vecchio al nuovo corso, imposto dalla legge Gelmini, è ormai imminente. Sabato scorso è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.116 il nuovo Statuto d’Ateneo, che entrerà in vigore trascorsi i 15 giorni di vacatio legis. La novità più significativa riguarda il passaggio dagli attuali 52 dipartimenti e 10 facoltà ai 21 dipartimenti previsti dal nuovo modello organizzativo ed accademico. Nella nuova architettura universitaria, il direttore amministrativo sarà sostituito dal direttore generale ed il rettore durerà in carica sei anni e non potrà essere rieletto. Ma vediamo alcune delle le previsioni del nuovo Statuto d’Ateneo, così come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, con particolare riferimento agli organi di governo; agli organi di amministrazione attiva e di controllo. Il nuovo atto statutario non sgombra i dubbi sull’effettiva durata della proroga di Tomasello, in quanto si limita ad enunciare che «il mandato del Rettore in carica e' prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010», senza precisare data di inizio e di fine della proroga. In base al nuovo Statuto l’inizio dell’anno accademico è anticipato al mese di ottobre .

ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo dell' Università : il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

IL RETTORE

Il Rettore e' eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, dai ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti di dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e collaboratori esperti linguistici. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto.

Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane, dura incarica sei anni e non e' rieleggibile.

Il Rettore e' il rappresentante legale dell' Universita' e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; ha la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

IL SENATO ACCADEMICO

Il Senato Accademico e' composto: a) dal Rettore che lo presiede; b) da nove Direttori di Dipartimento eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento in modo tale che sia assicurata la pari rappresentanza delle tre macro-aree scientifico-disciplinari (Scienze e tecnologie formali e sperimentali ; Scienze della vita; Scienze umane, politiche e sociali ). La votazione e' valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio dei Direttori di Dipartimento; risultano eletti i tre Direttori maggiormente votati per ciascuna macro-area; i direttori eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. c) da quattro professori ordinari, quattro professori associati e quattro ricercatori a tempo indeterminato; d) da cinque studenti eletti , i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta; e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta; f) da un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, il quale dura in carica due anni ed e' rieleggibile anche consecutivamente solo una volta; g) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e da un rappresentante degli specializzandi, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.

Il Senato accademico e' organo di indirizzo e consulenza ed esercita le competenze relative alla programmazione delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita', fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

IL CONSIGLIO D’AMMNISTRAZIONE

Sono membri del Consiglio di Amministrazione: a) il Rettore, che lo presiede; b) due rappresentanti degli studenti; c) due componenti esterni all'Ateneo non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo messinese designati dal Rettore; d) cinque componenti interni all'Ateneo stesso, designati dal Senato Accademico, appartenenti alle seguenti categorie: 1) professori ordinari, 2) professori associati, 3) ricercatori, 4) personale tecnico-amministrativo e lettori e collaboratori esperti linguistici. Tutti i componenti diversi dai rappresentanti degli studenti devono essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta, eccezion fatta dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

I soggetti sia interni che esterni all'Ateneo, italiani o stranieri, che aspirino a far parte del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a far pervenire al Rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e con le modalita' stabiliti da apposito regolamento, il loro curriculum professionale, che sara' quindi sottoposto all'esame di una commissione composta dai Direttori di Dipartimento, con esclusione di quelli gia' designati quali componenti del Senato Accademico, e dai dirigenti di ruolo dell'Ateneo. Compete alla commissione, una volta espletato l'esame suddetto, proporre, a maggioranza dei due terzi, al Rettore e al Senato Accademico una rosa di nomi, in numero comunque non superiore al triplo sia per la componente interna che per quella esterna, di soggetti considerati in possesso dei requisiti sopraindicati. La commissione e' tenuta a dare adeguata motivazione dell'esito dei propri lavori. Il Rettore designa, sentito il Senato Accademico, i due componenti esterni tra i nominativi indicati dalla Commissione. Il Senato Accademico sceglie i soggetti interni tra i nominativi indicati, con delibera motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo strategico dell'Ateneo: a) approva il documento di programmazione finanziaria annuale dell'Ateneo, in coerenza con il documento di programmazione finanziaria triennale; b) approva la programmazione del personale; vigila sulla sostenibilita' finanziaria dell'attivita' dell'Ateneo; d) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e di sedi ,di Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche; e) delibera l'offerta formativa annuale; f) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di amministrazione e contabilita'; g) approva il bilancio di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo; h) approva il documento di programmazione triennale dell'Ateneo e, sulla base di questo, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attivita' didattica e di ricerca; i) conferisce l'incarico di Direttore Generale.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, CONSULTIVA E DI CONTROLLO

Sono organi amministrativi dell'Ateneo: a) il Direttore Generale; b) il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il Collegio dei Coordinatori delle Scuole di dottorato; c) il Consiglio degli studenti; d) il Collegio di Disciplina; e) il Garante degli studenti, dottorandi e specializzandi.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale e' responsabile del funzionamento degli uffici, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell' Universita'; conforma la propria attivita' agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e vigila sulla osservanza delle direttive da essi impartite. 2. L'incarico e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata a seguito di selezione pubblica

Il Collegio dei Direttori di dipartimento e' composto da tutti i Direttori di dipartimento ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di dottorato e' composto dai Direttori delle Scuole ed e' presieduto dal Rettore. Ciascun Collegio elegge, tra i propri componenti, un Vice-presidente che dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta.

Il Consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, e' composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni. . Il Consiglio e' costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Gli organi di governo dell'Universita' possono chiedere il parere del Consiglio degli studenti su materie di interesse degli studenti. Il Consiglio degli studenti propone le regole generali delle attivita' culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti che sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.

I DIPARTIMENTI

L'Universita', per lo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche, e' organizzata in Dipartimenti. Per lo svolgimento delle attivita' didattiche, i Dipartimenti organizzano e gestiscono i Corsi di studio di cui curano il coordinamento e assicurano la loro collaborazione per lo svolgimentodelle attivita' didattiche facenti capo ad altri Dipartimenti. Le scuole di specializzazione istituite per legge sono regolate dalla disciplina che le riguarda. Per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, i Dipartimenti possono promuovere la costituzione di Centri interdipartimentali e di strutture speciali per la ricerca scientifica. La costituzione di un Dipartimento avviene sulla base di un progetto didattico e scientifico nel quale devono essere indicati puntualmente le risorse necessarie nonche' il possesso del numero minimo di quarantacinque professori e ricercatori. Un Dipartimento che scenda sotto il numero minimo di quaranta tra professori e ricercatori viene disattivato entro il termine di un anno.

Il Dipartimento promuove e coordina l' attivita' di ricerca scientifica; promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attivita' didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari. Puo' inoltre proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate di professori e ricercatori

Sono organi del Dipartimento: il Consiglio – il Direttore – la Giunta – i Consigli dei corsi di studio.

Il Dipartimento cura la valorizzazione, sotto il profilo didattico e della ricerca scientifica, di tutti i settori scientifico-disciplinari coerenti con il proprio progetto didattico e scientifico. A tale scopo, indica nella proposta di costituzione l'elenco dei corsi di studio dei quali si prefigge di curare L'organizzazione e la gestione. Indica, altresi', l'elenco dei Corsi e delle Scuole di dottorato e di specializzazione e dei master attivi presso il Dipartimento.

Piu' Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinita' e/o di complementarieta' disciplinare, possono costituire una Struttura Interdipartimentale di Raccordo (SIR) che puo' anche essere denominata Scuola o Facolta'.

INIZIO ANNO ACCADEMICO

L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell' attivita' didattica.

CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo ottobre successivo alle elezioni e hanno termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza, salvo che non sia diversamente disposto e salvo altresi' il caso di elezione o di surroga per cessazione anticipata dell'eletto dalla carica ricoperta. Ai fini della determinazione della durata massima delle cariche sono computati tutti i periodi anche parziali.

Relativamente ai componenti degli organi collegiali, in caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debbano ancora decorrere almeno due mesi della cessazione del mandato, si fa luogo alla sostituzione limitatamente al periodo mancante.

Gli organi collegiali dell' Universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine previsto per l'adozione del nuovo Statuto restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto.

Il mandato del Rettore in carica e' prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010.