Non possiamo prevedere oggi chi ha più chances di diventare Presidente, anche perché non possiamo neanche ipotizzare, chi sono in questo momento i candidati dei maggiori partiti, sarebbe come pretendere di essere il Mago Athanus. Ma un elemento è certo: con il proliferare delle liste di candidati (attualmente si sfiora la decina) e con la frammentazione del bacino elettorale le percentuali del 2008 sono impossibili. Il 60% di Lombardo fa parte del passato e paradossalmente quel 30% che non è bastato alla Finocchiaro per essere eletta, oggi potrebbe invece portare alla Poltrona Presidenziale.
Vince infatti il candidato Presidente che riporta più voti.
I guai saranno all’Ars dove con questa frammentazione sarà difficilissimo raggiungere una maggioranza stabile. Fatta questa premessa cerchiamo di sintetizzare quel che prevede la legge elettorale siciliana ( la 29/51).
La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei 90 deputati dell’Ars avviene su un'unica scheda.
Il Presidente fa quindi parte dell’Assemblea Regionale ed è il capolista di una lista regionale (detto anche listino) alla quale sono collegate liste provinciali.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, non abbia superato la soglia del 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.
Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.
Tutti i candidati di ogni lista regionale devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne (ah, ah, ah, scusate mi è scappato…ma su questo argomento si dovrebbero dedicare due capitoli ad hoc).
Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
E adesso passiamo ai 90 deputati.
La Regione è ripartita in tante circoscrizioni quante sono le Province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale, quindi ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.
Ottanta dei novanta seggi complessivi sono attribuiti in modo proporzionale sulla base di liste nei collegi elettorali provinciali.
Ogni candidato alla Presidenza della Regione deve quindi essere capolista di un listino a sua volta collegato, a pena di nullità, con un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di 5 collegi elettorali provinciali.
Ne consegue che se io voto solo per la lista provinciale X ed ometto di sbarrare anche la lista regionale collegata il voto s’intende automaticamente espresso anche per quella del candidato Presidente.
Tutti i candidati nella lista regionale collegata all’aspirante Presidente devono risultare candidati anche in una delle liste provinciali collegate.
Non entriamo nel dettaglio del calcolo per essere eletti deputati nel proprio collegio, basta genericamente ricordare che il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.
La Provincia di Messina esprime 11 deputati su 90.
Nel momento in cui viene eletto Presidente il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti si procede anche all’assegnazione dei seggi. La legge prevede inoltre che qualora le liste collegate non siano riuscite a raggiungere la maggioranza all’Ars (46) è possibile il ricorso al cosiddetto listino del Presidente fino alla soglia massima di 54 seggi. Ciò non significa che il Presidente eletto debba necessariamente avere 54 deputati, ma che la sommatoria tra i seggi ottenuti dalle liste regionali e il listino non debba superare i 54. Ad esempio: le liste raggiungono quota 30 deputati, più i 9 del listino si arriva a 39. In questo caso i seggi rimanenti vengono assegnati, in proporzione alle rispettive cifre elettorali, fra le liste sconfitte. Con il correttivo del raggiungimento di quota 54 il legislatore ha voluto in un certo senso evitare i rischi di un Presidente a bassa percentuale e quindi con una maggioranza instabile ma la legge fa quel che può, contro i rischi del trasformismo e cambiacasacchismo non c’è normativa al mondo….
Infine c’è da rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 14 aprile 2010, ha dichiarato l’illegittimità della legge elettorale siciliana nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di sindaco e assessore di un Comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e con sentenza del 7 novembre 2011 ha dichiarato l’illegittimità anche per sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.
Rosaria Brancato