Seconda puntata dedicata alla legge regionale che norma le elezioni del 5 novembre.
Dopo la parte introduttiva al sistema elettorale affrontata nella prima puntata (leggi qui) diamo un’occhiata agli articoli relativi all’elezione dei deputati nei collegi provinciali con il sistema proporzionale.
Art. 2 bis(9)
1. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale verbale attestante: la cifra elettorale conseguita da ciascun listino del Presidente (detta anche lista regionale) nell'ambito del collegio e la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale. Infime il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.
L'Ufficio centrale regionale determina quindi la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi perché non hanno raggiunto su scala regionale la soglia del 5%.
Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio (nel caso di Messina ricordiamo che ne spettano 8).
L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.
Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio (criterio del resto più alto).
Art. 2 ter
Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Come già spiegato in precedenza, poiché finora, alla luce del sistema elettorale e del numero dei candidati governatori, non è stata raggiunta la maggioranza del 50% più uno dei voti validi (Crocetta ha vinto con poco più del 30%), si è stabilito il meccanismo del listino del Presidente (composto da 7 candidati che si sono presentati anche nei singoli collegi), in modo tale da far ottenere al Presidente che ha vinto una maggioranza più solida. I seggi del listino si assegnano tenendo conto dell’ordine di presentazione in lista. I seggi con il proporzionale saranno quindi in totale 62, il seggio n°63 va al miglior perdente ed i restanti 7, ai candidati del listino del Presidente che ha vinto, per scorrimento della lista.
L'Ufficio centrale regionale determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, cioè quale candidato Presidente ha vinto.
Proclama, quindi, eletti:
alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale risultata più votata.
Alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale più votata (miglior candidato presidente perdente)
L'Ufficio centrale regionale verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale più votata, sommando i seggi ottenuti dai gruppi nei collegi elettorali provinciali.
Art. 3(13) Modalità di esercizio del diritto di voto
L'esercizio del voto è un dovere civico.
L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.
Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.
Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista (il candidato alla Presidenza) riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta.
L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro (cosiddetto voto disgiunto).
Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.
Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:
la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;
la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale (cioè il candidato Presidente) e accanto a destra, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali (vedi il M5S), il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il gruppo di liste provinciali;
la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.
La collocazione progressiva nella scheda di votazione viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. La successione delle liste provinciali collegate alle liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dall’ Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste.
Art. 3 ter(18) Composizione delle liste provinciali e regionali
Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà.
Tutti i candidati del listino del Presidente, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale.
TITOLO II ELETTORATO
CAPO II Eleggibilità
Art. 7
Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risultino nelle liste elettorali della Regione (siano cioè residenti in Sicilia.
Seguono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità (quest’ultima viene sanata con la scelta in caso di elezione, da una delle due posizioni).
Si tratta di un lungo elenco del quale citiamo solo alcune delle cause.
Non sono eleggibili a deputato regionale: i presidenti e gli assessori delle province regionali; i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana; il segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali; i capi di gabinetto nonchè i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;
i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;
il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia; i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia; i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;
i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende.
Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima delle elezioni.
Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali e i magistrati della Corte dei conti nelle sezioni della Regione Sicilia
Art. 10 (24 ter)
1. Non sono eleggibili inoltre:
coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese; i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa; gli amministratori di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione.
Le cause di ineleggibilità non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano cessati dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima dalle elezioni.
Art. 10 bis (25)
Capo III
Delle incompatibilità
1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione Siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del CNEL, componente di organismi internazionali o sopranazionali.
I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici.
I deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:
in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente; in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione; in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.
I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.
Art. 10 sexies (25 bis)
I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.
Rosaria Brancato