I 4 rinvii a giudizio per le elezioni di organi ed organismi del CSAI: precisazioni del collegio di difesa

I 4 rinvii a giudizio per le elezioni di organi ed organismi del CSAI: precisazioni del collegio di difesa

I 4 rinvii a giudizio per le elezioni di organi ed organismi del CSAI: precisazioni del collegio di difesa

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martedì 24 Maggio 2011 - 22:01

Ospitiamo volentieri una precisazione dei legali dei componenti il seggio elettorale per le elezioni di organi ed organismi CSAI rinviati a giudizio la settimana scorsa.

In riferimento all’articolo titolato “Firme false alle elezioni dei vertici
messinesi ACI” pubblicato in data 23.05.2011, i sottoscritti avvocati
Gianluca Gullotta, Candeloro Olivo ed Antonio Roberti, collegio di difesa
dei componenti il seggio elettorale per le elezioni di organi ed organismi
CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) tenutesi in Messina in
data 15 dicembre 2008, solo ed esclusivamente al fine di fornire al lettore,
con la necessaria sintesi del momento, una più completa informazione
evidenziano quanto segue:
Le consultazioni elettorali in questione non riguardavano elezioni di
vertici dell’Automobile Club d’Italia o dell’ACI di Messina trattandosi,
invece, di elezioni di rappresentanti delle 0varie categorie sportive
(piloti, tecnici, commissari di gara ecc.) in seno agli organi ed organismi
della CSAI. In ordine alle ipotesi di falso ideologico e materiale mediante la
contraffazione di quattro schede elettorali e mediante apposizione di firme
sul tabulato nominativo elettorale, dalla Pubblica Accusa esplicitamente
addebitate ai detti componenti il seggio elettorale, non viene dato atto
nell’articolo che gli imputati si sono sottoposti a perizia grafica di
verifica delle firme in questione, che ha escluso, categoricamente, la
riconducibilità agli stessi del dedotto falso.
E ciò, sia relativamente alle firme apposte sul tabulato, sia alla materiale
compilazione delle quattro schede elettorali. Sotto altro profilo, così come è stato discusso in sede di udienza preliminare, il falso addebitato avrebbe costituto “falso inutile” attesa
l’irrilevanza e/o ininfluenza delle quattro schede sull’esito della
consultazione nazionale.
Nel pieno rispetto delle decisioni istituzionali, i propri assistiti
confidano di poter dare ampia prova della loro estraneità ai fatti nella
successiva sede dibattimentale.
Cordiali Saluti

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