La Consulta ieri ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del riordino delle Province, ribadendo che la materia può essere disciplinata solo attraverso una riforma della Costituzione. La sentenza potrebbe avere conseguenze anche in Sicilia dove in base allo Statuto speciale sono state abolite le Province. Nei prossimi giorni il Tar di Palermo si pronuncerà sul ricorso presentato da illustri costituzionalisti per conto dell'Upi.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità del decreto Salva Italia nella parte che prevede il riordino delle Province e la decisione potrebbe avere effetto anche in Sicilia, dal momento che al Tar di Palermo pende il ricorso presentato dall’Upi.
I tagli che, secondo il decreto dovrebbero cancellare diverse Province d’Italia, sono, secondo la Consulta, illegittimi perché non sono materie da disciplinare con decreto legge ma attraverso una riforma Costituzionale del Titolo V. A ricorrere alla Consulta erano state diverse regioni subito dopo l’emanazione del decreto del governo Monti che prevedeva il riordino degli Enti locali in base ai criteri di popolazione ed estensione territoriale. Nel frattempo, anticipando tutti, la Regione Sicilia ha provveduto nei mesi scorsi all’abolizione delle Province appellandosi all’art. 9 dello Statuto speciale che prevede i Liberi Consorzi.
La sentenza della Consulta, che lascia intatto quanto fissato dall’art.118 della Costituzione apre nuovi scenari, perché la Sicilia, applicando lo Statuto speciale, finirebbe con l’avere un assetto diverso rispetto al resto del Paese. La decisione dei giudici potrebbe comunque avere effetti anche nell’isola dal momento che nei prossimi giorni (il 10 o il 24 luglio) arriverà la sentenza del Tar di Palermo sul ricorso presentato dall’Upi (Unione province) e dall’Urps in merito all’abolizione degli Enti locali decretata dal governo Crocetta.
A presentare ricorso, tra gli altri, è stata la nota costituzionalista dell’ateneo catanese Ida Nicotra, che nelle scorse settimane è stata chiamata a far parte dal Presidente del Consiglio Letta del gruppo di 35 saggi che dovranno occuparsi della riforma della Carta Costituzionale. I ricorsi presentati dall’Upi erano inizialmente due, uno al Tar di Catania ed uno al Tar di Palermo. L’Unione delle Province, in sintesi, contesta l’illegittimità dell’abolizione degli enti in Sicilia in base al fatto che l’applicazione dello Statuto speciale violerebbe quanto previsto dalla Costituzione all’art. 118. In particolare la costituzione dei Liberi Consorzi andrebbe a modificare l’assetto geo-politico individuato su tutto il territorio nazionale attraverso le Province e gli Enti intermedi, mutandone anche i confini territoriali. Il nodo da sciogliere è l’aspetto temporale, dal momento che lo Statuto siciliano è anteriore alla Costituzione. La tesi dei costituzionalisti che hanno inoltrato ricorso al Tar di Palermo potrebbe però essere supportata proprio dalla decisione della Consulta che ha definito incostituzionale la norma di riordino degli enti, ribadendo come non si possa per decreto modificare l’assetto del territorio.
“La sentenza della Consulta- ha dichiarato il presidente dell'Upi Antonio Saitta– ristabilisce il valore della Costituzione: non si fanno le riforme istituzionali per decreto". Insomma, se proprio si vuol intervenire sulla materia lo si deve fare con una riforma costituzionale del Titolo V, che riguarda l'assetto degli enti territoriali. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di commi dell'art. 23 del decreto Salva Italia 8dicembre 2011) che secondo le Regioni che avevano fatto ricorso avrebbe di fatto 'svuotato' le competenze delle Province, e gli articoli 17 e 18 del decreto legge n. 95 del 2012, sul riordino delle Province ( in base ai criteri dei 350 mila abitanti e dei 2.500 kmi di estensione). Non è attraverso un decreto legge, possibile solo nei casi di necessità ed urgenza, che si può modificare una materia di competenza costituzionale, utilizzando una sorta di “scorciatoia” per tagliare i costi della spesa pubblica. Il riordino delle Province modificherebbe le funzioni amministrative previste dall'articolo 118 della Costituzione e comporterebbe conseguenze rilevanti anche sul piano della “rappresentanza democratica” delle popolazioni dei singoli territori. Proprio questo aspetto è quello, tra l’altro, che in Sicilia è stato maggiormente modificato con la legge, dal momento che si introducono i Liberi Consorzi di Comuni formati da organi non elettivi. Da pochi giorni sono stati nominati i commissari delle Province ed entro dicembre dovrebbe essere varata la riforma per l’istituzione dei Consorzi. La sentenza della Consulta, emessa due giorni fa, e soprattutto l’imminente decisione del Tar di Palermo in merito all’illegittimità costituzionale dell’abolizione delle Province, mette non pochi sassi sul percorso che era stato avviato e non si può dare per scontato che l’applicazione dello Statuto speciale, in questo caso, ponga la Sicilia al di fuori di quanto vale per il resto del Paese.
Rosaria Brancato
Anche la legge n. 7 del 27.3.2013, che ha abolito le 9 Province nell’Isola e istituito i Liberi Consorzi dei Comuni è incostituzionale. Infatti l’art. 114 della Costituzione, modificata con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 recita “ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. La Costituzione Italiana è fonte primaria del diritto e sancisce la presenza delle Province nell’architettura costituzionale dello Stato, costruita su quattro livelli. La Regione Sicilia non potrà sottrarsi a questa impalcatura, a meno che non cambia la sola terminologia, cioè in Sicilia la Provincia è chiamata “Libero consorzio”, ma resta Ente autonomo autarchico territoriale. Ma, purtroppo, non è così…
Il problema dell’incostituzionalità è stato di già sollevato nei ricorsi presentati al TAR, fra i quali quello dell’URPS. La legge 27 marzo 2013, n. 7, è incostituzionale, non solo perché viola l’art. 114 della Costituzione, ma anche perché il 2° comma dello stesso articolo ha previsto che, con la legge, da approvare entro il 31 dicembre 2013, la Regione debba provvedere alla istituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. In Sicilia, le Città Metropolitane non sono previste dallo Statuto. Allora per istituirle si dovrebbe necessariamente passare da una propedeutica modifica dello Statuto, altrimenti il Commissario di Stato, ne dovrà impugnare la legge istitutiva per violazione dell’art. 15 dello Statuto.
Siamo la vergogna in tutto il mondo proprio per la superficialità e l’approssimazione di chi ci governa.
Va a finire che dopo un anno di commissariamento si tornerà a votare.
Così la Consulta salva le Provincie, fregandosene del risparmio che la collettività avrebbe potuto avere! Basta che non tocchino loro gli stipendi, però.
Le sentenze della Corte Costituzionale lasciano sempre spazio a dubbi e perplessità anche in chi del diritto ne ha fatto una scelta di vita. Basta leggere alcune uscite sulle retribuzioni dei Giudici, sulla Fiat (Fiom), su Berlusconi (Mediaset) e tantissime altre sentenze choc.
Obiettività e trasparenza sono qualità che mancano a talune persone chiamate a giudicare su questioni importanti ma, purtroppo, spesso si scelgono gli interessi di partito.
Sul sito del senato si dice la cosa opposta , l’art 114 si rifà all’ art131 e questo al 116 basta seguire i link , e il116 riguarda l’applicazione della’autonomia siciliana, La Regione Siciliana ( e non Regione Sicilia ) ha ripristinato la costituzionalità riguardo le province in Sicilia dovevano essere abolite fin dal 1946, infatti con una legge regionale vennero istituite negli anni 80 cercando di raggirare lo Statuto le provincie regionali…( solo in Sicilia si chiamavano cosi ) . Al contrario in Sicilia per istituire le province ci vorrebbe una modifica costituzionale, ( art. 15 dello Statuto ).Ricordo che la Sicilia è l’unica regione federata all’Italia tramitelo statuto, che è un patto. Lo statuto non è stato concesso dallo stato, ma riconosciuto ed integrato nella costituzione. Se vogliamo il rispetto della costituzione in Sicilia lo Statuto andrebbe applicato integralmente.
Non facciamo disinformazione
Link senato
http://www.senato.it/1025?articolo_numero_articolo=114&sezione=136
Il TAR di Palermo non può dichiarare incostituzionale la sostituzione delle province con le libere associazioni di comuni, in quanto è espressamente previsto dallo statuto siciliano; e lo statuto è (o quantomeno dovrebbe, visto la mancata applicazione di diversi articoli) recepito interamente dalla costituzione italiana