Autonomia differenziata, "la legge Calderoli fatta a pezzi dalla Corte costituzionale"

Autonomia differenziata, “la legge Calderoli fatta a pezzi dalla Corte costituzionale”

Redazione

Autonomia differenziata, “la legge Calderoli fatta a pezzi dalla Corte costituzionale”

venerdì 15 Novembre 2024 - 05:53

"No al divario tra nord e sud". La sentenza commentata dal costituzionalista Saitta, impegnato come legale nel ricorso della Regione Sardegna

“Con questa sentenza, la legge Calderoli è sostanzialmente fatta a pezzi. Tutte le norme che avrebbero aumentato i divari tra il Sud e il Nord del Paese sono state dichiarate incostituzionali. In più la Corte costituzionale ha affermato principi e fornito interpretazioni che impediranno, anche per il futuro, la “secessione dei ricchi”. Il regionalismo differenziato è possibile, ma non a danno delle regioni meno sviluppate e senza riconoscere a tutti eguali diritti”. A dichiararlo è il costituzionalista Antonio Saitta, che così commenta la sentenza della Corte costtituzionale sulla legge sull’autonomia differenziata. E aggiunge una nota personale: “Sono felice, per avere contribuito attivamente, insieme ai colleghi Chessa, Deffenu, Pani e Parisi, a rappresentare vittoriosamente la Regione Sardegna in questa battaglia a difesa della nostra Costituzione e del principio di unità della Repubblica”.

L’ordinario di Diritto costituzionale e pro rettore (UniMe) è uno dei legali che, per la presidente della Regione Todde, ha predisposto il ricorso alla legge n. 86 del 2024 con la quale il Parlamento ha inteso dare attuazione al cosiddetto “regionalismo differenziato”, previsto dalla riforma dell’art. 116, della Costituzione. Anche a Messina c’è stata una mobilitazione con la raccolta di firme e un comitato per il referendum.

Antonio Saitta

“Illegittime alcune disposizioni del testo sull’autonomia differenziata”

Questo il comunicato della Corte costituzionale: “In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del
2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
“Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio”.
E ancora: “I giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e
regioni.
In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”.

I ricorsi delle Regioni e gli elementi d’incostituzionalità della legge sull’autonomia differenziata

Si legge sempre nel comunicato: “La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge: la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà;

il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;

la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP;

il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei Lep con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep;

la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;

la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;

l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali”.

Altri rilievi della Corte sulla legge sull’autonomia differenziata

“La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della
legge:

la clausola di invarianza finanziaria richiede – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli
obblighi eurounitari.

l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al governo;

la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;

la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali;

l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la
copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;

la clausola di invarianza finanziaria richiede – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli
obblighi eurounitari.
Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale”.

Articoli correlati

2 commenti

  1. COGITO ERGO SUM 15 Novembre 2024 06:49

    Vedo che siamo alle solite : Il Senatore Calderoli riesce ad approvare una legge (quella dell’Autonomia Differenziata) che , de facto, non si basa (come invece dovrebbe essere per ogni legge che si rispetti, in Italia) sui principi della nostra Carta Costituzionale. Risultato ? Semplice : non passa, sostanzialmente l’esame della Suprema Corte. C’e’ una cosa che continuo a non capire : questa continua manifestazione di persistente miopia politica nel non voler creare strumenti di Legge che attuino (come deve essere, almeno fin quando non se ne faccia una nuova) i principi base della nostra Carta Costituzionale del 1948. Possibile che non si capisca che cosi’ non possono essere risolti in tempi certi i problemi degli Italiani ? Si ritorni, invece a quei principi base, scelti dai Nostri Padri Fondatori ed espressi in quella che noi riconosciamo essere la Fonte principale del nostro Sistema Legislativo : si eviteranno ulteriori sofferenze a tutti quanti/e noi. E si neghi, finalmente il voto, nelle tornate elettorali, a Calderoli ed ai suoi proseliti.

    2
    0
  2. Lanfranchi Eugenio 15 Novembre 2024 07:20

    e allora la nostra autonomia che senso ha allora ma invece di criticare le leggi che dicono i partiti di sinistra vedete la costituzione siciliana e capirete gia la sicilia ha l’autonomia differenziata da quando è stata costituita la regione nel 1950

    (tutto questo riferito ai politici non al giornale)

    0
    0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007