"Avere una casa costa sempre di più", l'allarme di Confedilizia

“Avere una casa costa sempre di più”, l’allarme di Confedilizia

Autore Esterno

“Avere una casa costa sempre di più”, l’allarme di Confedilizia

domenica 13 Aprile 2025 - 13:26

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica della sezione messinese

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica della sezione messinese 

L’impatto delle restrizioni al credito ipotecario su prezzi delle case e sulle locazioni

L’accesso alla casa è un problema crescente in molti Paesi dell’area euro, dove l’aumento dei canoni di locazione e il costo elevato delle abitazioni obbligano sempre più famiglie, soprattutto giovani e residenti in città, a destinare una quota maggiore del proprio reddito all’abitazione. Questo scenario si è aggravato con l’introduzione di regole più rigide sul credito ipotecario, adottate per garantire stabilità finanziaria dopo la crisi del 2008. Queste misure, come l’abbassamento della percentuale di finanziamento massimo rispetto al valore dell’immobile (Loan-to-Value) o il limite al rapporto tra rata del mutuo e reddito (Debtto-Income), hanno reso più difficile per molte persone l’accesso alla proprietà. Uno studio recente su un intervento macroprudenziale in Irlanda nel 2015 mostra che limitare l’accesso ai mutui ha avuto un effetto asimmetrico sul mercato: i prezzi delle case sono rimasti stabili, mentre i canoni di locazione sono aumentati del 4% in quattro anni. Questo perché molte famiglie, non potendo comprare casa, hanno prolungato la permanenza in affitto, aumentando la domanda e facendo salire i prezzi. Le restrizioni al credito, unite all’aumento dei tassi di interesse, penalizzano soprattutto i giovani e le famiglie a basso reddito, che incontrano maggiori difficoltà nel diventare proprietari. Sebbene queste misure abbiano contribuito alla stabilità del sistema finanziario, è cruciale affiancarle a politiche che garantiscano un accesso alla casa, evitando di colpire le fasce più vulnerabili della popolazione. Per approfondire: https://www.ecb.europa.eu/press/researchpublications/resbull/2025/html/ecb.rb250116%7Eb428fdb4db.en.html

Il CIN entra nel modello 730 del 2025

Nel modello 730 (cioè il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati) per il 2025 sono presenti alcune novità, tra cui quella relativa al CIN e cioè al codice identificativo nazionale, assegnato dal Ministero del turismo, che deve essere in possesso dei locatori che hanno stipulato contratti di locazione per finalità turistiche e contratti di locazione breve. Tale codice deve infatti essere ora indicato nella sezione III del quadro B. Al proposito, in uno degli allegati del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12.3.2025 (“Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati), l’Agenzia tra le indicazioni degli errori “bloccanti” del modello 730 ha precisato: “Il Rigo B12 – Codice CIN campo di col. 3 (Codice CIN), se presente, deve essere lungo 18 caratteri. Se presente la col. 3 (codice CIN) sono obbligatorie le col. 1 e 2 del rigo. Può essere presente solo se per il fabbricato a cui si riferisce risulta compilata la casella “Codice Canone” di colonna 5. Pertanto, nel rigo del quadro B corrispondente a quanto indicato nei campi di col. 1 e 2 del rigo B12 (“N. rigo di riferimento” e “Modello n.”) deve risultare compilata la colonna 5 “Codice Canone”. I precedenti controlli determinano lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma”.

Chi paga la Tari? L’inquilino o il proprietario?

La tassa sul servizio di gestione dei rifiuti (TARI) è un tributo che, in caso di concessione in locazione di un immobile, deve essere versata dall’inquilino, cioè dal soggetto che occupa l’unità immobiliare. Questo poiché l’applicazione della TARI è subordinata al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (cfr. in punto Corte Giustizia Trib. II grado del Lazio, sez. XIII, 18/06/2024, n. 4030)

È obbligatorio prima costituire in mora il condomino moroso per iniziare il procedimento monitorio?

Nel recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti e non corrisposti nessun previo adempimento formale (e dunque nessun obbligo di procedere con il sollecito di pagamento) è imposto all’amministratore di condominio in quanto, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., questi, in adempimento del proprio mandato, deve agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso.(da Confedilizia Notizie)

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