Le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e antisismico
Le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e antisismici sulla base della legge di bilancio 2019
INTERVENTI ANTISISMICI (detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione• Specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017• Dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione• Fino al 31.12.2016 = 96.000 euro• Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 96.000 euro• Dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)• Fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali• Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali• Dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori interventiL’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017.
Misure potenziate della detrazione• Elevata al 70%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore• Elevata all’80%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore• Elevata al 75%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore• Elevata all’85%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
Linee guidaLe linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.2.2017.
Cessione crediti ai fornitori e ad altri soggettiPer le spese sostenute per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari (senza norme di favore per i cd. “incapienti”), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. n. 165/’01). Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8.6.2017 e nelle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 18.5.2018 e n. 17/E del 23.7.2018.
Divieto di cumuloLe detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.* Sulla base dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate
SPECIFICI INTERVENTI COMBINATI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI (detrazione Irpef
)Oggetto dell’agevolazioneInterventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nella zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – quelli cioè di cui ai punti a) e b) del box relativo a “Specifici interventi per il risparmio energetico sulle parti comuni di edifici condominiali” – dai quali derivino: a) una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore b) una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore
Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione • Dall’1.1.2018 al 31.12.2021 = 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio • Dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione (dall’imposta lorda) • Dall’1.1.2018 al 31.12.2021 = 80%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali • Dall’1.1.2018 al 31.12.2021 = 85%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali • Dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Cessione crediti ai fornitori e ad altri soggetti Per le spese sostenute i soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle stesse, si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) cd. “incapienti”, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati. I soggetti diversi dagli “incapienti” possono avvalersi della cessione ma non possono effettuare la stessa agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/’01. Le modalità per effettuare la cessione sono quelle di cui ai box sovrastanti N.B. Tali detrazioni spettano in alternativa a quelle previste rispettivamente per la riduzione del rischio sismico e per il risparmio energetico ** Interpretazione (prudenziale) di Confedilizia
Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia condivise anche da Confedilizia Con un mercato dei mutui che ha superato i 376 miliardi di euro a settembre 2018, in aumento del 2,3% rispetto allo scorso anno, qualità ed efficienza delle perizie immobiliari sono elementi fondamentali. Sono giunte così al terzo aggiornamento Le Linee Guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie alla luce dell’ulteriore adeguamento ai più recenti standard europei e internazionali, in particolare la Direttiva mutui recepita nel Testo Unico Bancario, e alla Circolare 285 della Banca d’Italia con riferimento ai requisiti di professionalità dei periti. Novità rilevanti in questa nuova edizione l’introduzione di principii per la valutazione di hotel, centri commerciali e agroindustrie (cosiddetti Asset speciali), e un focus importante dedicato all’efficienza energetica degli immobili ed al loro impatto sul valore di mercato. Con l’obiettivo centrale di un costante rafforzamento della trasparenza ed efficienza del mercato delle valutazioni immobiliari, le nuove Linee Guida sono state presentate a Roma nel corso del convegno ABI “Credito al Credito 2018” e sono il risultato dell’elaborazione realizzata con gli Ordini e Collegi Professionali dei Geometri e Geometri laureati, degli Ingegneri, degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori, dei Dottori Agronomi e Dottori forestali, dei Periti industriali e Periti industriali laureati, dei Periti agrari e Periti agrari laureati, Assovib (Associazione delle società di valutazione immobiliare) Tecnoborsa, componenti dello specifico Tavolo Tecnico costituito in sede ABI in materia. Con la condivisione di Confedilizia sui contenuti delle Linee Guida. Si perfeziona ulteriormente il processo di revisione delle Linee Guida attraverso un’opera di ampia collaborazione tra gli operatori consapevoli della “centralità” delle valutazioni immobiliari per la tenuta della stabilità economico e finanziaria del settore creditizio. Ecco dunque un insieme di principii guida e requisiti ai quali potranno far riferimento i periti per una sempre più precisa attività di stima del valore di mercato degli immobili che saranno posti a garanzia dell’erogazione dei mutui. Valore di mercato, codice di condotta dei Periti, procedure e metodi di valutazione, metodo del confronto di mercato, metodo finanziario, metodo dei costi, valutazioni di Asset speciali, efficientamento energetico: questi e molti altri i principii che consentiranno di eseguire valutazioni degli immobili secondo parametri di massima chiarezza e trasparenza, mirando a valorizzare la garanzia immobiliare con un impatto positivo anche in termini di efficienza nel recupero del credito erogato, favorendo la massimizzazione del valore del residuo patrimonio eventualmente destinato al debitore.
Cessione di alloggio a straniero privo di permesso di soggiorno “Nell’ipotesi di cessione di un alloggio a titolo oneroso a straniero privo di permesso di soggiorno, si configura il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 quando l’autore del reato non si limita esclusivamente ad assicurare la disponibilità di un alloggio a chi sia privo di un valido titolo di soggiorno, ma agisce allo scopo di favorire la permanenza irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al testo unico sull’immigrazione, mentre per integrare il reato previsto dall’art. 12, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, è sufficiente che colui il quale ha la diretta disponibilità del bene immobile agisca esclusivamente al fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero di dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno”. In applicazione di questo principio la Suprema Corte (sent. n. 20889/’17, inedita), respingendo i ricorsi degli imputati, ha confermato la configurabilità del reato di cui dell’art. 12, comma quinto, del citato testo unico, in relazione alle condotte di sublocazione a stranieri privi di permesso di soggiorno di appartamenti a prezzi ampiamente maggiorati rispetto a quelli concordati con i proprietari, al fine di favorire dapprima la loro permanenza irregolare, e successivamente favorendo e sfruttando la prostituzione
a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia
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