Case, immobili e condominio in pillole

Case, immobili e condominio in pillole

Redazione

Case, immobili e condominio in pillole

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domenica 15 Novembre 2020 - 09:45

Oggi Confedilizia approfondisce i temi legati al Superbonus 110%, ai furti in condominio ed ai ponteggi

Abitazioni in A1/A8/A9 e Superbonus 110%- La disposizione che esclude dal Superbonus le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (in quest’ultimo caso, solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico) ha subito suscitato perplessità. In particolare, il riferimento è a quelle della categoria catastale A/1, impropriamente considerate di lusso, che rischia di compromettere l’uso del Superbonus in condominio, per gli evidenti effetti divisivi che può avere sulle decisioni delle assemblee in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Sul punto si è recentemente pronunciata, con una semplice Faq pubblicata sul suo sito, l’Agenzia delle entrate che, dando della norma un’interpretazione condivisibile, ha evidenziato che i possessori o detentori delle unità immobiliari di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

Nell’ambito dell’interlocuzione che sta avendo con il Governo (in merito alle criticità da risolvere e ai possibili miglioramenti da apportare alla normativa sul Superbonus) Confedilizia, tra le altre cose, ha evidenziato che tale importante interpretazione dovrebbe avere una veste più formale di quella di una mera pubblicazione sotto forma di domanda e risposta (tra l’altro, non firmata da alcuno).

Peraltro, resta l’impossibilità per tali soggetti di fruire del Superbonus per interventi “trainati” e “trainanti” realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell’articolo 119 del dl Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”. A parere di Confedilizia, la soluzione migliore sarebbe quella di eliminare in toto detta esclusione.-da Confedilizia notizie-

Obbligo motivazione per il riclassamento catastale

Se il Fisco intende procedere alla revisione del classamento catastale per microzone comunali deve seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima, ha l’onere di accertare i presupposti di fatto che legittimano la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda l’Amministrazione deve individuare e applicare i parametri, i fattori determinativi e i criteri di riclassificazione della singola unità immobiliare. Nel rispetto di tale obbligo motivazionale, la revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004 impone all’Amministrazione finanziaria di specificare in modo chiaro, nell’avviso di accertamento, le ragioni della modifica effettuata con riferimento ad entrambe le fasi valutative sopra menzionate.Cassazione, Pres. De Masi, Rel. Reggiani – Ord. n. 33031 del 14 dicembre 2019 –da Confedilizia notizie

Furto in condominio e ponteggi – Responsabilità condominio e appaltatori

Il decreto Rilancio (d.l. n. 34/’20, come convertito in legge) ha introdotto una serie di misure fiscali per stimolare il settore edilizio. Se raggiungerà questo scopo, è ipotizzabile che a breve, presso molti edifici condominiali, verranno installati i ponteggi necessari per dar seguito ai lavori deliberati. Ciò, tuttavia, può portare anche a qualche spiacevole inconveniente: ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di furto nell’abitazione di un condòmino commesso con l’ausilio di tali impalcature. Circostanza che solleva la questione di un’eventuale responsabilità del condominio al riguardo.

Occorre allora sapere che la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che, in un’ipotesi del genere, è configurabile tanto “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi”, quanto “la responsabilità del condominio committente, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 26900 del 19.12.’14 e, più recentemente, Cass. ord. n. 29648 del 12.12.’17).

Appare, quindi, quanto mai opportuno alla luce di questo orientamento (che, richiamando l’art. 2051 cod. civ. per responsabilità da cose in custodia, pone, all’evidenza, a carico del condominio una presunzione di colpa che può essere vinta esclusivamente dalla prova che il danno sia derivato da caso fortuito) che la compagine condominiale si cauteli nel momento in cui commissioni lavori che implichino l’installazione di ponteggi. Ciò che può avvenire attraverso una clausola che permetta di rivalersi sull’appaltatore per eventuali danni di cui possa essere chiamata a rispondere per effetto di tale installazione.

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