Il consueto approfondimento di Confedilizia si sofferma sul decreto Cura Italia
Di seguito i dettagli ed i chiarimenti sul Cura Italia nella parte relativa agli immobili ed al condominio
LOCAZIONE
Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul d.l. “Cura Italia”
Con la circolare n. 8/E del 3 Aprile l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle disposizioni contenute nel d.l. n. 18/2020 noto come “Cura Italia”. Tra le varie risposte elaborate dall’Agenzia, oltre a quella sugli adempimenti in condominio (si vedano le pagg. 24 e 25 della circolare) se ne segnalano due molto importanti in materia locatizia.
Con la prima, l’Agenzia ha innanzitutto confermato la tesi sostenuta da Confedilizia fin da subito, e cioè che tra gli adempimenti sospesi ex art. 62, comma 1, del decreto anzidetto rientri anche la registrazione dei contratti di locazione e di comodato, e poi chiarito che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell’imposta. Nella stessa risposta è stato precisato che “il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati”.
Con la seconda, l’Agenzia ha chiarito il meccanismo del credito d’imposta per le locazioni di botteghe e i negozi C/1 ex art. 65, decreto citato, precisando quanto segue: “L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
CONDOMINIO
Misure a sostegno del portiere (e non solo)
Per fronteggiare le conseguenze economiche negative derivanti dal coronavirus, la CASSA PORTIERI – ente bilaterale costituito tra Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs – ha previsto a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati (fra i quali, portieri, pulitori ecc.) una nuova tutela: la diaria per Covid-19, che si aggiunge alle varie misure in atto.
Gli iscritti alla Cassa hanno diritto ora, in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, a un’indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo fino a 50 giorni all’anno. Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, gli iscritti alla Cassa avranno diritto a un’indennità sempre di 40 euro al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo fino a 14 giorni all’anno. Tale diaria verrà corrisposta anche senza un preventivo ricovero giornaliero.
Per l’attivazione della garanzia (attiva a copertura di eventi occorsi dall’1.1.2020 e senza oneri aggiuntivi per gli iscritti) è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute o dell’Istituto Superiore di Sanità.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla CASSA PORTIERI, tel. 06/44251191 email caspo@cassaportieri.it.
Lo ha fatto sapere la Confedilizia a tutte le Organizzazioni e Associazioni territoriali aderenti.
L’Organizzazione della proprietà immobiliare segnala allora di aver ha contribuito alla definizione della convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge “Cura Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. Tale Iniziativa riguarda – fra l’altro – i dipendenti da proprietari di fabbricati nonché quelli degli studi professionali, fra i quali quelli degli amministratori di condominio.
Al link che segue è disponibile il comunicato stampa diffuso dall’Abi, capofila dell’accordo, e tutta la documentazione ufficiale.
https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIpartisocialianticipoCig.aspx