La vicenda è legata all'adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile sul lungomare. L'ente locale e l'Assessorato regionale al Territorio si erano costituite parte civile
S. TERESA DI RIVA. Si chiude a favore del Comune di Santa Teresa di Riva (e dell'assessorato regionale Territorio e ambiente) il primo round della vicenda che ruota attorno all'adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile ubicato sul lungomare “Paolo Borsellino”.
La prima sezione del Tar di Catania con ordinanza n. 567/2018, pubblicata ieri, ha respinto l’istanza cautelare proposta da Telecom Italia Spa (rappresentata dall’avvocato Giovanni Zucchi), contro il Comune di Santa Teresa di Riva (rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Moschella) e l'Assessorato regionale al Territorio ed ambiente (rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania), compensando le spese della fase cautelare.
La vicenda è legata al diniego di una “Scia” (segnalazione certificata di inizio attività) per lavori da eseguire per l'adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile sul lungomare. La Telecom con ricorso dello scorso 24 luglio, aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, della nota dell’ente locale.
Le richieste della Telecom Spa sono state contestate dal Comune santateresino e dall’assessorato regionale, i cui rispettivi enti si sono costituiti parte civile. I giudici amministrativi catanesi (presidente Savasta, relatore Sidoti) hanno accolto pienamente le difese articolate dal Comune di S. Teresa di Riva ritenendo che ad un primo esame, l’impugnazione della nota del Comune jonico pare inammissibile per mancata impugnazione degli atti inibitori precedenti ed in particolare di due note (confermate dal provvedimento impugnato e che esplicitavano le ragioni per cui la scia non poteva essere istruita positivamente, diffidando dal darne seguito).