Condomini tra riscossione e rateazione, Confedilizia informa

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Autore Esterno

Condomini tra riscossione e rateazione, Confedilizia informa

domenica 02 Marzo 2025 - 15:34

Case, immobili e condominio in pillole

La rubrica di Confedilizia Messina

Riscossione e rateazione per i condomini

Con il d.lgs. n. 110/2024 e con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 27.12.2024 sono state dettate le nuove disposizioni in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno pubblicato una apposita guida, consultabile nei rispettivi siti.
Il criterio base è quello per cui, per le somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro, a semplice richiesta è concessa una dilazione fino a un massimo di 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, di 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, e fino a 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.
Per i contribuenti che documentino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, è possibile richiedere una maggiore dilazione, rispetto alle date sopraindicate, nel caso di somme iscritte fino a 120.000 euro, nonché, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso di somme iscritte superiori a 120.000 euro.
La guida illustra le modalità con cui documentare queste ultime condizioni e il numero di rate di dilazione ottenibili.
Uno specifico paragrafo è riservato ai condominii, ai quali si applica un indice, denominato “Beta”, che corrisponde al valore, in percentuale, risultante dal rapporto tra il debito e le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale.

Clausola penale e cedolare secca

Con apposito provvedimento (ottenuto dalla Confedilizia di Vicenza), l’Agenzia delle entrate di Vicenza ha annullato in autotutela l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con il quale l’ufficio di Bassano del Grappa aveva ritenuto dovuta dal contribuente l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (oltre interessi e sanzioni) per la clausola penale presente all’interno di un contratto di locazione per il quale, a causa dell’opzione per la cedolare secca, non era stata versata l’imposta di registro.
La Direzione regionale delle entrate di Vicenza ha annullato l’avviso in questione nella considerazione che l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2011, dispone che “a decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione”, e che, pertanto, per i contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione della cedolare secca, la tassazione della clausola penale è “assorbita” dall’imposta sostitutiva (interpretazione, questa, data anche da alcune Corti di giustizia che hanno affrontato la questione; cfr., da ultimo, Focus Confedilizia del 20.12.2024, n. 44).

Quali sono le infiltrazioni in presenza delle quali il conduttore può richiedere la risoluzione del contratto?

Secondo la giurisprudenza sono da considerarsi infiltrazioni rilevanti ai sensi degli artt. 1578 – 1581 c.c. (in quanto diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito) quelle dipendenti dall’esecuzione della costruzione su terreno argilloso; quelle che comportano la presenza di umidità per il trasudo delle pareti o la corrosione delle strutture per la fuoriuscita di liquami oppure quelle che derivano dalla difettosa costruzione o dalla vetustà degli scarichi fognanti. In presenza di tali vizi il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del canone.

Bilancio errato, ma deliberato correttamente, si può inficiare dopo anni?

Il bilancio, una volta decorsi i termini di impugnazione della relativa delibera di approvazione, non può più essere contestato, salve le ipotesi di nullità o inesistenza della delibera in questione. (da Confedilizia Notizie)

Numero Verde 800.400.762 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00)

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