La rubrica di Confedilizia
Un importante appuntamento riservato agli agenti immobiliari per approfondire le novità legislative in ambito edilizio. Venerdì 28 marzo 2025, presso la sede di Confedilizia Messina, si terrà un incontro di approfondimento sulla Legge 105/2024, meglio conosciuta come “Salva Casa”.
L’evento, organizzato in collaborazione tra Confedilizia Messina e FIAIP Messina, sarà un’occasione per chiarire le implicazioni della normativa, con particolare riferimento alle modifiche introdotte a livello nazionale e ai collegamenti con la normativa regionale siciliana.Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti argomenti:
- Interventi di edilizia libera: quali lavori possono essere eseguiti senza necessità di permessi;
- Cambio di destinazione d’uso: le novità e le procedure previste dalla legge;
- Stato legittimo degli immobili: requisiti e conformità edilizia;
- Tolleranze costruttive e agibilità: le nuove disposizioni e gli impatti sul patrimonio edilizio esistente.
Ad approfondire questi aspetti interverrà l’Ing. Nunzio Santoro, Dirigente della Direzione V Urbanistica del Comune di Bagheria, che offrirà il proprio contributo tecnico e normativo per meglio comprendere l’applicazione della legge. L’incontro rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per gli agenti immobiliari, consentendo di ottenere risposte dirette sui principali dubbi interpretativi.
Divieto di delega in assemblea condominiale
Un quesito ricorrente in ambito condominiale riguarda la possibilità di vietare ad un condomino di farsi rappresentare in assemblea. Per rispondere, occorre premettere che la materia è regolata dal novellato art. 67 disp. att. cod. civ. – norma definita inderogabile dal successivo art. 72 – il quale in particolare, al primo comma, dispone espressamente che “ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante”, precisando, altresì, che, “se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. Discende da quanto precede, allora, che non si può vietare ad un condomino di delegare qualcun altro a partecipare, in sua vece, all’assemblea. E ciò quand’anche il divieto in questione sia contenuto in un regolamento di origine contrattuale. Va, tuttavia, evidenziato come secondo la giurisprudenza formatasi in relazione al previgente testo del citato art. 67, un regolamento di condominio (anche assembleare) ben possa limitare il numero delle deleghe di cui può essere portatore, in assemblea, un singolo condomino (Cass. sent. n. 853 del 28.3.1973 e, più recentemente, Cass. sent. n. 5315 del 29.5.1998). E siccome si tratta di una conclusione che – per il suo carattere generale – può ritenersi valida anche dopo la riforma, conseguenza di tutto questo è che il diritto di farsi rappresentare in assemblea se non può essere escluso può ritenersi comunque oggetto di regolamentazione. Naturalmente, ove i condòmini siano più di venti e il regolamento preveda un limite più alto rispetto a quello previsto dalla legge (non limitandosi, quindi, a disciplinare la materia entro i confini individuati dal legislatore, ma superando tali confini), si applicherà la regola secondo cui – come abbiamo visto – “il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”.
Il recesso di uno di uno dei due conduttori fa venir meno la soggezione dell’inquilino restante al pagamento dell’intero debito?
Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l’intero canone, il recesso di uno di essi non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell’intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell’immobile. Così ha ritenuto anche la Corte di Cassazione, sez. III, nella propria sentenza n. 21051 in data 27.07.2024
I bambini del condominio possono giocare a calcio in una piccola parte dell’area verde comune?
L’utilizzazione per il gioco dei bambini di una parte assai limitata dell’area verde comune non contrasta con la destinazione prevista per quella stessa area, ma ne costituisce unicamente un più intenso godimento per soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz’altro meritevoli di tutela.
