Case, immobili e condominio in pillole
La rubrica a cura di Confedilizia Messina
Sismabonus acquisti: scadenze e condizioni per la detrazione
Il 31 dicembre 2024 segna una data cruciale per gli acquirenti di unità immobiliari situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che beneficiano del cosiddetto “sismabonus acquisti”. Tale incentivo fiscale, introdotto dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, è destinato a coloro che acquistano immobili oggetto di demolizione e ricostruzione, realizzati da imprese con una riduzione del rischio sismico di almeno una classe. Tuttavia, come evidenziato in un’interrogazione della deputata Patriarca (FI), rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze, ci sono preoccupazioni riguardo alla possibilità di completare le operazioni entro il termine sopra citato. Negli ultimi anni, evidenzia la deputata azzurra, molti cittadini hanno stipulato contratti preliminari di vendita e rogiti, ma diversi fattori stanno ostacolando la conclusione dei lavori prima della scadenza stabilita. E, per tale motivo chiede al Ministro di adottare iniziative per confermare che sia possibile fruire del bonus per le vendite, purché le spese siano sostenute e i rogiti definiti entro il 2024, anche se le attestazioni di conformità non sono presenti entro tale data, nonché di chiarire quale tipo di atto definitivo sia richiesto. La Sottosegretaria all’economia Albano, rispondendo all’atto di sindacato ispettivo, ha confermato che la stipula del solo contratto definitivo di compravendita è sufficiente per mantenere il diritto al sismabonus, senza requisiti aggiuntivi di natura non fiscale, come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 2024.Tuttavia, la risoluzione non specifica le modalità esatte per la formalizzazione degli atti, né le procedure da seguire. La rappresentante del Governo ha altresì aggiunto che recentemente, l’Agenzia delle entrate ha anche chiarito che le attestazioni di conformità, come il collaudo e l’accatastamento, non sono soggette a scadenze perentorie ai fini fiscali, ma devono essere depositate al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione.
Usucapione e rapporto di fratellanza tra comproprietari
In tema di usucapione, il rapporto di fratellanza tra i comunisti toglie valore alla circostanza della lunga durata dell’esercizio del possesso sull’intero bene: qualora si verta in rapporti di parentela e non di mera amicizia o di buon vicinato (questi ultimi risultando, a differenza dei primi, di per sé labili e mutevoli) il protrarsi della tolleranza per un lungo arco di tempo non è, infatti, da ritenersi elemento presuntivo in favore dell’esclusione dal possesso dei comproprietari familiari. Così la Cassazione, con ordinanza n. 20346 del 23.7.2024
Sicurezza nei cantieri e la nuova patente a crediti per l’edilizia
A partire dal 1° ottobre scorso, tutte le imprese – fatta eccezione per quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (art. 100, comma 4 d.lgs. n. 36/2023) o che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale – e i lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili dovranno risultare in possesso della “patente a crediti” per l’edilizia (art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.l. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024). Si tratta di un certificato che attesta la conformità delle imprese ai requisiti di sicurezza e professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare dal citato d.lgs. 81/2008. Con la circolare del 23 settembre 2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative per l’applicazione di tale misura. Le imprese devono inviare un’autocertificazione riguardo ai requisiti previsti, che includono iscrizione alla Camera di commercio, formazione obbligatoria, regolarità contributiva e fiscale, valutazione dei rischi e nomina di un responsabile della sicurezza. Questa autocertificazione va inviata tramite PEC e deve essere conservata in cantiere per eventuali controlli. Inoltre, sempre dal 1° ottobre scorso, è attivo un portale dell’Ispettorato per richiedere formalmente la patente a crediti. Questa iniziativa punta a garantire che chi opera nei cantieri rispetti alti standard di sicurezza e professionalità. Inoltre, a partire dal 1° novembre 2024, chi non avrà richiesto la patente non potrà accedere ai cantieri. Il controllo del possesso dei requisiti, a cura dell’Ispettorato nazionale del lavoro, viene effettuato a campione sia d’ufficio sia in occasione di accessi ispettivi anche di altri organi di vigilanza. In tale contesto, anche il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti ad un dovere di controllo: il committente dovrà infatti dare prova di aver effettuato la verifica del possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto, ovvero delle imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA. In difetto, il committente sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 711,92 a euro 2.562,91). È, dunque, un dovere del committente richiedere un’autocertificazione da parte delle imprese riguardo al possesso della patente a punti. Questa autocertificazione deve includere l’attestazione del rispetto di tutti i requisiti normativi previsti e dovrà essere conservata e mantenuta con parte della documentazione del cantiere.
La liquidazione per sovraindebitamento del conduttore impedisce lo sfratto per morosità?
L’ammissione del conduttore alla procedura di sovraindebitamento non comporta l’impossibilità di proseguire l’azione di sfratto per morosità ed il conseguente ordine di rilascio dell’immobile detenuto dal medesimo inquilino, perché finalizzata unicamente a liquidare i beni di quest’ultimo, non anche quelli di terzi, come il locatore (cfr. in punto Tribunale Roma sez. VI, 15/03/2021).
Riparazione cortile di copertura dei locali sotterranei di un singolo condomino, come si dividono le spese?
Se il cortile funge da copertura per i locali sotterranei di un singolo condomino, le spese di riparazione non devono essere divise secondo l’art. 1126 c.c., ma come previsto dall’art. 1125 c.c., secondo il quale «le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti»; le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore vengono invece attribuite a chi, con l’uso esclusivo della stessa, determina la necessità della inerente manutenzione; sono, infine, a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto (cfr. in punto Tribunale Napoli sez. VI, 05/07/2024, n. 6580). (da Confedilizia Notizie)