Case, immobili e condominio in pillole

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lunedì 17 Dicembre 2018 - 06:38
Confedilizia Messina
LOCAZIONE
Che cosa è il “contributo affitto 2018”?
Tra i diversi aiuti economici per le famiglie a basso reddito è presente anche un’agevolazione con cui lo Stato aiuta chi non riesce a pagare l’affitto di casa: il contributo affitto 2018 (chiamato anche “di integrazione al canone di locazione”).
Si tratta di un vero sussidio in favore dei cosiddetti “inquilini vittime di morosità incolpevole”.
Viene erogato dallo Stato, fino ad esaurimento fondi. Presupposto per l’ottenimento è che sussistano gravi e tipizzate cause che impediscano di pagare il canone di locazione, oltre ad un reddito Isee che non supera il limite stabilito dalla Legge di Stabilità vigente: licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro, messa in Cassa integrazione, contratto a tempo determinato non rinnovato, cessazione dell’attività lavorativa per cause indipendenti dalla propria volontà, infortunio o decesso di un qualsiasi componente familiare concorrente al reddito del nucleo.
CONDOMINIO
Potere dell’amministratore di ordinare lavori straordinari urgenti
Tra le attribuzioni dell’amministratore vi è anche quella di poter ordinare autonomamente – ai sensi dell’art. 1135, secondo comma, c.c. – lavori di manutenzione straordinaria urgenti con l’obbligo, in tal caso, di “riferirne nella prima assemblea”.
Premesso che tale facoltà può essere senz’altro collegata all’art. 1130 cod. civ. e, in particolare, al dovere che questa norma pone in capo all’amministratore di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (con la conseguenza che, ricorrendone i presupposti, questo potere di intervento diventa, all’evidenza, un vero e proprio obbligo), ciò che è importate aver presente, in proposito, è che l’urgenza cui fa riferimento il citato art. 1135 cod. civ. è configurabile – secondo il pensiero di giudici ed interpreti (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 6400 del 6.12.’84, e, in dottrina, AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 556) – non solo in presenza di una situazione di pericolo certo e imminente, ma anche, più semplicemente, potenziale.
Eventualità che, ad esempio, può verificarsi nel caso di cornicioni pericolanti in relazione ai quali non sia possibile provvedere, in tempi stretti, alla convocazione di un’apposita assemblea.
Naturalmente l’intervento (autonomo) dell’amministratore dovrà limitarsi ad eliminare la situazione di pericolo, rinviando all’assemblea la decisione sui successivi incombenti. Quanto all’obbligo di riferire nella “prima assemblea”, va precisato che, ove tale obbligo non venga osservato, l’amministratore non perde, per questo, il diritto al rimborso delle spese riconosciute urgenti.
Secondo la giurisprudenza, infatti, l’obbligo in questione non si ricollega alla necessità di ratifica di un atto esorbitante dal mandato, rientrando, piuttosto, nel più generale dovere che incombe in capo a chi amministra di rendere conto della sua gestione ai condòmini (cfr. Cass. sent. n. 1481 del 15.9.’70).
Quesito
Si domanda se l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria possa essere nuovamente nominato nello stesso condominio dove, prima di essere revocato, svolgeva il suo incarico.
Parere
La risposta è negativa. Una possibilità del genere è espressamente esclusa, infatti, dall’articolo 1129 del cod. civ., norma inderogabile ai sensi del successivo articolo 1138.
PORTIERE CON ALLOGGIO E CUSTODIA DELLO STABILE
Il nostro condominio ha assunto un portiere inquadrandolo nella figura professionale A2 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati firmato il 12.11.’12 tra Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs. Sono mesi però che lo stesso non dorme più nell’alloggio che gli è stato assegnato in quanto si reca a casa della fidanzata in un altro quartiere. È lecito?

Si ritiene che tale comportamento sia contrario all’obbligo previsto all’articolo 18, comma 2, del CCNL citato, che prevede per tale lavoratore l’obbligo di dimorare nell’alloggio di servizio al fine di adempiere all’importante mansione cui lo stesso deve (tra le altre) provvedere e cioè alla custodia dell’immobile (“da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell’orario lavorativo”).
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