L'ex presidente del consiglio comunale spiega perchè, in base alla normativa, la convenzione tra Comune e ufficio del lavoro per l'assunzione di 26 disabili deve essere bloccata ed adeguata
Qualche mese fa è stata sottoscritta una convenzione, per assumere 26 disabili, tra il Comune di Messina e l'Ispettorato del Lavoro, ma per le procedure di avviamento
si attinge, sia per i livelli per i quali è richiesta la scuola media inferiore e/o scuola dell'obbligo ( licenza elementare per i nati prima del 1 gennaio del 1952) che per quelli per i quali si richiede il titolo di studio di scuola secondaria di 2 grado ( diploma di scuola superiore), alla medesima graduatoria del collocamento obbligatorio e mirato, predisposto dal centro per l'Impiego di Messina.
Graduatoria ferma al 31/12/2014, non comprendente, quindi, i soggetti che si sono iscritti al 31/12/2015, mentre la norma prevede che la suddetta graduatoria sia aggiornata e pubblicata entro il mese di Marzo dell'anno successivo e, quindi, nel nostro caso, nel mese di Marzo 2016. Pertanto gli invalidi che si sono iscritti nel 2015 non hanno alcun diritto, salvo che non si voglia procedere all'avviamento solo dopo l'aggiornamento .
Ma, oltre questo, la suddetta procedura applicata anche per gli avviamenti per i quali è richiesto il titolo di studio di scuola secondaria di 2 grado è palesemente illegittima per diverse motivazioni.
Intanto, si ritiene, in ogni caso, che le convenzioni stipulate dai datori di lavoro pubblici NON POSSONO comunque estendere la facoltà di richiesta numerica oltre l'ambito dei profili per i quali è prevista dalla legge la possibilità di avviamento a selezione, venendosi altrimenti a scontrare con la necessità del pubblico concorso per l'accesso ai profili superiori della pubblica amministrazione. Inoltre, l'art.7 della Legge 12 Marzo 1999 n.68 prevede, al comma 2, che le procedure di assunzione negli enti pubblici in conformità a quanto previsto dall'art.36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'art.22, comma 1 del decreto leg.vo 31 marzo 1998 n.80 ovvero:”L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Ed inoltre, lo stesso Testo Unico del Pubblico Impiego ( D.lgs 30 Marzo 2001, n.165 aggiornato con le norme ad Aprile 2016) all'art.35 ( reclutamento del personale) riconferma quanto suddetto, ovvero: comma 1 lettera a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, ( adeguata pubblicità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, composizione delle Commissioni esaminatrici con esperti di provata competenza nelle materie del concorso, ecc.) volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.
Pertanto, solo ed esclusivamente le richieste che richiedano la sola scuola dell’obbligo vanno inoltrate al locale Ufficio Prov,le del Lavoro e, per loro è prevista – in base al DPR 18/6/1997 n.246, art.4 – una prova che non determina punteggio – contrariamente a quanto prevede il bando dell'Amministrazione – né, altresì, comporta una “valutazione comparativa”, ma è finalizzata e “preordinata” esclusivamente ad “accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione”.
A ciò si aggiunge che anche la qualifica richiesta in subordine all’addetto di sorveglianza ovvero centralinista telefonico appare non logica, ne adeguatamente adatta a sostituire un sorvegliante, posto che la maggior parte delle persone dotate della qualifica di centralinista sono cieche e/o ipovedenti e, per i quali, è prevista una richiesta di assunzione con procedura diversa da quella prevista. Ma in ogni caso sarebbe stato più confacente chiedere, in sostituzione, la qualifica di addetto alla video-sorveglianza, o custode o portiere, etc.
Ma anche la prevista assunzione del soggetto LSU sfugge alla logica normativa sopra citata, soprattutto se lo stesso, considerato il reddito presunto, non ha i requisiti per essere iscritto nell’elenco obbligatorio delle categorie protette e appare, comunque, di dubbia applicazione.
Pertanto sulla scorta degli elementi forniti, sarebbe urgente adottare dei provvedimenti per bloccare il bando e la convenzione in parola, per adeguarla alle norme citate, ovvero assunzioni per le quali è richiesto il titolo della scuola dell’obbligo, attraverso le graduatorie dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e per le assunzioni che, invece, richiedono il diploma della scuola secondaria di 2 grado, avviso pubblico con determinazione dei criteri stabiliti da apposite Leggi Regionali, cosi come previsto dal citato Testo Unico.
Giuseppe Previti
( già Presidente del Consiglio Comunale)
‘A sciarra pa’ cutra iè!!!!!!!!!!
‘A sciarra pa’ cutra iè!!!!!!!!!!
Sarebbe interessante sapere quale grado di invalidità civile è richiesto per poter partecipare.
Sarebbe interessante sapere quale grado di invalidità civile è richiesto per poter partecipare.
lasciate stare… sembra proprio che i requisiti se li inventino ad hoc! Ricordate il nuovo amministratore dell’AMAM? Ma, a parole, grazie ad accorinto che risolve tutto con la massima trasparenza!!!
lasciate stare… sembra proprio che i requisiti se li inventino ad hoc! Ricordate il nuovo amministratore dell’AMAM? Ma, a parole, grazie ad accorinto che risolve tutto con la massima trasparenza!!!