La nuova ordinanza entrerà in vigore dal lunedì prossimo, per le scuole bisogna favorire la DAD, ristorazione solo a domicilio o d’asporto
Carissimi Tutti, sto finendo di scrivere, con l’aiuto degli Uffici preposti, l’ordinanza relativa alla didattica. Rassicuro Tutti: manterremo la democratica libertà di scelta per le Scuole Secondarie Superiori. Ma –monitoreremo, come sempre, l’andamento dei contagi su tutti i territori e saremo pronti a decidere, quando e ovunque ce ne fosse bisogno, in modo incisivo a tutela della salute e della sicurezza di Tutti. Ritengo che l’aumento dei contagiati ci stia insegnando, purtroppo tristemente, tanto…”. E’ quanto aveva scritto qualche ora fa, il presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, sulla nuova ordinanza, che è arrivata a distanza di qualche ora e che comprende non solo i provvedimenti che verranno presi per quanto riguarda le scuole, al centro di accesi dibattiti e ricorsi al TAR ma anche in merito agli spostamenti e alla ristorazione. L’ordinanza, la numero 28, lo ricordiamo recepisce il provvedimento dello scorso 23 aprile con il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed entrerà in vigore il prossimo lunedì, con la Calabria che resta in zona arancione
SCUOLA
Nel documento è scritto che “fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e le scuole di istruzione e formazione professionale limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca si avvarrà della didattica a distanza, fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti”.
Inoltre le scuole secondarie di secondo grado devono “garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza”.
SPOSTAMENTI
“Gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome – è previsto sempre nell’ordinanza –, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; nei Comuni fino a 5mila abitanti resta comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con esclusione dei capoluoghi di provincia; è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».
RISTORAZIONE
Mentre, fatta eccezione per le mense e il catering continuativo su base contrattuale nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio, restano sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie che però possono effettuare il servizio di ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto resta consentito esclusivamente fino alle ore 18.
GLI ESERCIZI COMMERCIALI
“Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; devono essere garantiti in tutte le attività commerciali aperte al pubblico, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al Dpcm 2 marzo 2021”.
ZONE ROSSE
Con la seguente ordinanza “restano efficaci” le disposizioni previste nelle ultime ordinanze (n. 27 del 19 aprile 2021, n. 25 del 13 aprile 2021, n. 23 del 12 aprile 2021) relative a specifiche aree territoriali identificate come “zona rossa”.