Le indicazioni contenute nell’e-fattura, facile da predisporre attraverso i tool ad hoc come il software per la fatturazione elettronica di InfoCert
Negli ultimi anni l’Italia ha compiuto numerosi passi in avanti in termini di digitalizzazione, con la tecnologia che (ben presto) si è rivelata un’arma importantissima per snellire i processi amministrativi e andare incontro alle esigenze di imprese e privati.
La fattura elettronica, in questo senso, è stata una delle novità più importanti: divenuta obbligatoria a partire dal 31 marzo 2015, prima solamente per la Pubblica Amministrazione e poi, con il passare del tempo, praticamente per tutti, ha apportato vantaggi su più livelli.
Ad oggi dalla platea degli interessati rimangono esclusi pochi soggetti, tra cui: i lavori autonomi, i professionisti e le ditte individuali, medici, le farmacie e coloro i quali esercitano nel settore sanitario, i piccoli produttori che operano nel settore agricolo, le società sportive dilettantistiche e i soggetti non residenti in Italiano che effettuano (o ricevono) operazioni.
In questo articolo vedremo le indicazioni contenute nell’e-fattura, facile da predisporre attraverso i tool ad hoc come il software per la fatturazione elettronica di InfoCert.
Tutto ciò che devi sapere sui dati contenuti nell’e-fattura
Come riportato nell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633., l’e-fattura, per essere valida, deve contenere le seguenti informazioni:
- La data di emissione della fattura stessa
- Il numero progressivo che indentifichi l’e-fattura in modo univoco
- L’impresa, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale oltre all’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
- La ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
- Il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
- Il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale
- La natura, la quantità e la qualità dei beni o dei servizi che formano l’oggetto dell’operazione
- I corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2
- I corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
- L’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro
- La data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
- L’annotazione che la stessa e-fattura è stata emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Inoltre, secondo quanto precisato da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (numero 14/2019):
- Se si emette fattura cartacea o fattura elettronica per mezzo di canali diversi dal Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, la fattura deve indicare sia la data di emissione che la data di effettuazione dell’operazione
- Se si emette fattura elettronica inviata allo Sdi come data della fattura è necessario indicare la data dell’operazione.