Dall'Atm ai negozi, dalle scuole ai bar, ecco tutte le misure in vigore fino al 3 dicembre. Divieto di accesso a Capo Peloro nel week end
Il sindaco ha firmato la nuova ordinanza che di fatto è una proroga della precedente e attua quanto disposto sia dal Dpcm che ha inserito la Sicilia nelle Zone Arancioni che l’ordinanza del president Musumeci. Il provvedimento di De Luca resterà in vigore fino al 3 DICEMBRE.
Obbligo mascherina
Prevede la conferma dell’obbligo per I cittadini di avere sempre con sé la mascherina e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli. Esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La mascherina indossata deve coprire anche il naso. Si ricordano anche le norme come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.
Spostamenti tra Regioni e comuni
Art. 2 Limitazioni agli spostamenti all’interno del territorio della Regione Siciliana e in orario notturno. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della Regione Sicilia, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
Il coprifuoco dalle 22 alle 5
COPRIFUOCO DALLE 22,00 fino alle ore 5,00 del giorno successivo, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, per motivi di salute ovvero per fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per comprovarlo serve l’autocertificazione. Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno disciplinate nella presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.
Accesso a parchi e ville
PARCHI E VILLE- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia ; è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
Attività sportiva e motoria
d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
Eventi e competizioni
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
Stop palestre e piscine
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
Stop sport di contatto
Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
Stop bingo e sale giochi
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
Chiusi cinema e teatri
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
Stop convegni ed eventi
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
Luoghi di culto
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
Mostre e concorsi stop
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
Accesso ai presidi sanitari
E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Negozi al dettaglio
Art. 4 Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; 2. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Week end, festivi e pre festivi
3. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
Chiusi bar e ristoranti
In attuazione dell’art. 2, comma 4 lett. c DPCM 3 novembre 2020, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Norme per asporto e domicilio
Art. 5 Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con asporto e con consegna a domicilio. Per l’esercizio dell’attività di ristorazione con modalità asporto è consentito l’accesso al locale ad un cliente per volta per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, assicurando sempre il distanziamento tra il cliente e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all’interno del locale medesimo.. Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell’attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di suolo pubblico corrispondente alle vetrine o affaccio del locale, dei paletti o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni.. Sempre al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale, il gestore/titolare dell’attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare l’accesso all’interno del locale.
Esenzione cosap
L’occupazione di suolo pubblico, costituisce un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio ed è esentata dal pagamento del canone COSAP per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria. il gestore/titolare dell’attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla data della sua presentazione fino alla data di efficacia delle presente Ordinanza. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Banche e servizi alla persona
Art. 6 Disposizioni per le attività inerenti ai servizi alla persone e servizi bancari, finanziari, assicurativi e varie. Restano consentite le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Norme per le scuole
Art. 7 Disposizioni per gli Istituti Scolastici comunali. Al fine di evitare ogni forma di assembramento in concomitanza con l’ingresso e l’uscita dalle scuole e contrastare la formazione di assembramenti derivanti dalla contemporanea affluenza all’interno dei plessi scolastici della comunità scolastica, degli alunni e dei docenti, fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, tutti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Messina della scuola secondaria di primo e di secondo grado devono attenersi, nella formazione delle classi per l’A.S. 2020/2021, al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti adottando ogni provvedimento utile e necessario, per il rispetto delle seguenti prescrizioni:
2) Nella Scuola Secondaria di I grado, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quanto disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che venga garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento. Nel caso in cui, non è possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione al rapporto superficie/alunni come innanzi disposto, i dirigenti della Scuola secondaria di I grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell’articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.
3) Nella Scuola secondaria di II grado, pubblica, privata e paritaria, sono sospese, le attività didattiche di presenza. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza.
4) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, pubbliche, sono tenuti a non accettare iscrizioni per l’A.S. 2021/2022 ove ciò comporti il superamento delle disposizioni vigenti in tema di formazione delle classi come stabilite nel DPR 81/09.
Assistenza scolastica
Art. 8 Disposizioni a sostegno del servizio di assistenza scolastica. Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, e comunque fino alla scadenza della presente Ordinanza, salvo ulteriori proroghe, al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio, il cui concreto esercizio potrebbe essere limitato o reso difficoltoso anche per effetto dell’attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8, l’Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.
Atm
Art. 9 Disposizioni per il Trasporto pubblico locale. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento. .L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. L’A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all’ eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l’Assessore alle Politiche della Scuola, Che gli studenti che si avvalgono del TPL vengano esposti alla formazione di assembramenti alle fermate dell’autobus o sui mezzi.
Norme per uffici pubblici
1. E’ fatto obbligo agli Enti pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni i cui uffici hanno sede sul territorio comunale di modulare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti. Art. 11 Disposizioni per articolazione dell’orario di lavoro in presenza all’interno degli Uffici Comunali. Al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento dei servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento, nonché al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento degli uffici da parte degli utenti, i dipendenti comunali sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza in misura non inferiore al 25% dell’orario di lavoro, ferma restando la particolare tutela dei c.d. lavoratori fragili.
Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, i Dirigenti dei Dipartimenti sono tenuti ad articolare l’orario di lavoro in turni antimeridiani e pomeridiani, con eventuale presenza anche il sabato mattina, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento e di sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle disposizioni dettate per il contrasto al COVID-19.
Il controllo del rispetto delle disposizioni e limitazioni dell’ordinanza è affidato alla Polizia Municipale. Sono previste sanzioni per i trasgressori. IL sindaco con un’altra ordinanza ha disposto, così come annunciato nei giorni scorsi, il divieto di accesso a Capo Peloro nel week end del 14 e 15 novembre
Con le ordinanze si chiude ,si ordina di rispettare le distanze ,tutto giusto se fosse per evitare il propagarsi di questa pandemia, ma vorrei dire che mentre tutti chiudono e rispettano, nei negozi aperti vige l’anarchia , nelle piazze idem ,sugli autobus si è visto e non controlliamo solo quando si vedono i video degli assembramenti perché vedi la situazione di Capo Peloro…..c è voluto un video per mettere tutto apposto ……dopo che i commercianti hanno speso soldi e si sono adeguati alle distanze di sicurezza a loro è stata imposta la chiusura totale ,mentre per quelli rimasti impazzano gli assembramenti ovunque ,non parliamo nelle piazze,ville e al duomo …..e pensare che lei signor Sindaco, agli inizi, in cui non eravamo a rischio contagio come adesso,mandava macchine con la sua voce per rimarcare il coprifuoco, droni per controllare la popolazione…….”tantu traficu pi nenti “considerando la zona arancione in cui ci ritroviamo ora
…… ,tutto quello
che abbiamo fatto è andato perduto e non facciamo il solito scaricabarile che è colpa delle cariche istituzionali più
alte , perché chiunque di voi è
al potere , commette errori nelle decisioni prese……….errori che ricadono nella vita di chi li subisce!E speriamo di avere almeno salva la pelle in mezzo a tutto questo sfacelo!!!!!