Crack Banca Vicenza, a Messina sentenza apripista

Crack Banca Vicenza, a Messina sentenza apripista

Alessandra Serio

Crack Banca Vicenza, a Messina sentenza apripista

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sabato 09 Settembre 2023 - 12:30

Anche l'intermediario è responsabile per i titoli obbligazionari acquistati dai correntisti

MESSINA – In attesa della sentenza definitiva sulla responsabilità di Zonin ed altri dirigenti della banca veneta nella vicenda penale legata al crac dell’istituto popolare, il Tribunale civile di Messina deposita una sentenza per qualche verso storica che apre importanti risvolti in tema di intermediazione bancaria delle società collegate.

Il Tribunale di Messina ha infatti ammesso il risarcimento di diventi correntisti, condannando l’Istituto di credito Intesa San Paolo a corrispondere l’equivalente dei titoli obbligazionari acquistati dai correntisti. Per il Tribunale, è qui la novità, San Paolo è responsabile non semplicemente come mediatore ma perché i titoli sono stati venduti “privi di adeguate informazioni da parte dell’intermediario finanziario”, al quale quindi toccherà pagare.

Un primo importante ristoro economico in favore di quanti temevano a seguito del crack della banca vicentina, di vedere in fumo diverse centinaia di migliaia di euro di risparmi.

“Le pronunce emesse alcuni giorni or sono – commentano gli avvocati Cristina e Valeria Bisignano dello Studio Cacia Bisignano patrocinatori dei giudizi – rappresentano, seppur coi limiti connaturati ad una pronuncia di primo grado, un significativo riconoscimento alla corresponsabilità (titolare passiva) dell’obbligazione in capo alla Banca Intesa San Paolo che aveva incorporato Banca Nuova.

Come affermato dal giudice, l’azione risarcitoria esperita non è relativa al trasferimento delle azioni, ma afferisce al contratto di intermediazione ovvero alle violazioni imputabili a Banca Nuova Spa, quale intermediaria finanziaria, in ordine alla quale Intesa San Paolo Spa a seguito di incorporazione è subentrata in tutti i rapporti finanziari (diritti ed obblighi) ascrivibili all’incorporata, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione. “

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