Il consigliere risponde alla delibera: "Agisco come dirigente nell'interesse dello Stato e non del Comune di Messina. Né sono ineleggibile"
MESSINA – Aveva dieci giorni di tempo per le controdeduzioni. E il decimo giorno Maurizio Croce ha inviato la sua risposta al Consiglio comunale. I consiglieri hanno infatti votato la delibera per avviare l’iter sull’incompatibilità e quindi sull’eventuale decadenza. E ora dovranno valutare in aula la replica affidata al legale dell’ex candidato a sindaco, oggi consigliere di Forza Italia. Il tema? Il suo ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana. Come preannunciato in un’intervista con Tempostretto, Croce ha intenzione di resistere: “Niente dimissioni. Agisco come dirigente nell’interesse dello Stato e non del Comune””.
“Non sono un dipendente civile dello Stato”
Si legge nella risposta alla delibera: “Seppure non sia seriamente contestabile che il ruolo di soggetto attuatore sia assimilabile (per la sua rilevanza) ad un ruolo apicale, a difettare nel caso di specie è l’essere
il sottoscritto un dipendente civile dello Stato che, come tale, svolge le funzioni di direttore generale.
Difatti, il sottoscritto non è legato all’amministrazione dello Stato da alcun rapporto di dipendenza in senso proprio, non sussistendo tra lo scrivente e lo Stato italiano (o altro ente statale) alcun contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, quale dirigente o rapporto similare. Il sottoscritto, in altri termini, non è dipendente civile dello Stato, in qualunque accezione detta qualifica voglia intendersi”.
“Non ci sono i presupposti d’ineleggibilità e incompatibilità”
E ancora: “Lo scrivente ricopre il ruolo di soggetto attuatore in virtù di un incarico eminentemente fiduciario attribuito dal presidente della Regione nella qualità di commissario di governo. (…) E si riconduce la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere (per quanto di interesse) comunale alla necessariamente contestuale ricorrenza di due condizioni: a. l’essere, il soggetto interessato dalla contestazione, dipendente civile dello Stato b. svolgere, quale dipendente civile dello stato, funzioni di direttore generale o equiparate o superiori. Difettando il primo presupposto, alcun rilievo possono assumere le funzioni di soggetto attuatore, svolte previo incarico fiduciario del commissario di governo. Difettano dunque i presupposti fondanti la causa di ineleggibilità e di incompatibilità”.
“Affidamenti, appalti e attività in cura del soggetto attuatore nell’interesse dello Stato centrale e non del Comune”
Continua Croce: “È ormai chiaro (anche a seguito dell’intervento dell’Anac che ha preceduto la proposta in contestazione) che il soggetto attuatore e il delegante commissari di governo fanno capo alla struttura della presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, gli affidamenti, appalti e attività connesse in cura al soggetto attuatore sono amministrati non già nell’interesse del Comune di Messina o della provincia di Messina, ma dello Stato centrale. La missione del soggetto attuatore è statale, e nazionale (e non locale!) è l’interesse avuto in cura. Già solo questo basterebbe a superare la contestazione in confutazione. Ma non è tutto”.
“Nessuna incompatibilità: non faccio parte di un organismo sovvenzionato dal Comune”
Aggiunge Croce: “Ancora una volta, non vi è chi non veda come gli interventi in cura al commissario per il dissesto idrogeologico e al soggetto attuatore trovino fondamento, legittimazione e impulso in fonti (normative e amministrative) di natura statale. La medesima natura hanno i relativi finanziamenti e sovvenzioni. Tanto a tacer del fatto che la ratio ispiratrice della causa di incompatibilità in questione è quella di evitare che un consigliere comunale, che pertanto ha un compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo, assuma al contempo anche la qualifica di membro di un organismo, che “vivendo delle sovvenzioni del Comune”, è assoggettato al suo stretto controllo, acquisendo il ruolo di “controllato” dall’organo politico del Comune”.
“In qualche caso particolare basterà l’astensione”
E ancora: “Dal punto di vista oggettivo, è necessario che l’amministratore locale (…) possa considerarsi incompatibile in quanto abbia parte in servizi nell’interesse del Comune. (…) Il tutto come portatore di un proprio specifico e “particolare” interesse contrapposto a quello “generale” dell’ente locale e, quindi, potenzialmente confliggente con l’esercizio “imparziale” della carica elettiva”. (…) Anche in ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, sarà infatti sufficiente che lo scrivente, nella veste di consigliere comunale, si astenga da eventuali decisioni del Consiglio (per vero rarissime) che dovessero in qualche modo riguardare la materia di cui sempre il sottoscritto si occupa quale soggetto attuatore”.
Te ne vai o no, te ne vai si o no?