Le associazioni delle cooperative siciliane hanno scritto un durissimo documento indirizzato all'amministrazione sui bandi di gara dei servizi sociali, denunciando anomalie e irregolarità che penalizzerebbero tante coop. Pronti a portare tutto all'attenzione dell'Associazione Anticorruzione
Le cooperative contro l’amministrazione Accorinti. A scatenare la durissima presa di posizione delle associazioni che rappresentano il variegato universo delle cooperative siciliane sono stati i nuovi bandi di gara dei servizi sociali che l’assessore Nina Santisi ha presentato ormai un mese e mezzo fa. 7 bandi di gara per un anno, 14 milioni di euro per i servizi sociali gestiti dal Comune, una montagna di appunti sollevati dalle cooperative che hanno messo tutto nero si bianco diffidando l’amministrazione dal procedere all’espletamento delle gare. I termini per la presentazione delle offerte scadono il 24 marzo. Ma Michele Cappadona, presidente Agci Sicilia, Gaetano Mancini, presidente Confcooperative Sicilia, Pasquale Amico, presidente Unci Sicilia, Felice Coppolino, presidente Unicoop Sicilia, chiedono di fermare tutto.
Le Centrali Cooperative considerano “illogiche le prescrizioni previste dai Bandi di gara” e contestano “l'assoluta irragionevolezza nel volere restringere così platealmente la rosa dei possibili candidati alle procedure di selezione con l'unico risultato di precostituire situazioni di assoluto privilegio”. Per questo hanno chiesto l'immediato ritiro di tutti i citati bandi di gara, provvedendo immediatamente alla modifica delle criticità segnalate, ai fini del ripristino dei dovuti principi di proporzionalità e ragionevolezza e della dovuta conformità del costo minimo dei lavoratori ai prezzi delle Tabelle Ministeriali. Sono pronti a segnalare il caso all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di vigilare sui comportamenti presenti e futuri dell’amministrazione Accorinti. Soprattutto se non arriveranno risposte
Nel dettaglio ecco i punti incriminati:
1. In considerazione della granitica e consolidata giurisprudenza esistente in materia di determinazione dei limiti dei requisiti di ammissione nei pubblici appalti di servizi, nonché dei pareri più volte espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ci sembra doveroso ricordare a questa Pubblica Amministrazione le linee guida che la Stazione Appaltante è obbligata a seguire nella redazione degli atti di gara. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che è illegittimo il bando di gara che richiede, quale requisito speciale di capacità economica – finanziaria, un fatturato medio annuo per la fornitura di servizi oggetto dell'appalto relativo al triennio pregresso che superi il doppio dell'importo posto a base d'asta. Successivamente il D. Lgs. n. 50/2016 all'art.83 comma 5) ha ribadito che: "Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara". Dalla lettura degli atti di gara, però, non si è potuta rilevare alcuna circostanza prevista dal Codice e che avrebbe potuto giustificare una richiesta così sproporzionata di requisiti minimi di ammissione. Inoltre, si segnala l'assoluta illogicità nel fissare il valore dei requisiti minimi di fatturato sui diversi appalti che spaziano da un minimo del doppio fino ad addirittura sei volte, senza che alcuna motivazione ne giustifichi la scelta.
2.Altrettanto dubbia appare la scelta della mancata suddivisione in lotti di alcune delle gare in oggetto, motivata da generiche esigenze organizzative e funzionali, occorre dire che il nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), all'art. 51, ha introdotto un obbligo ben preciso per le stazioni appaltanti, stabilendo che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali”. Si può parlare certamente di obbligo – seppure, come vedremo, “condizionato” – se in particolare si fa il raffronto della norma con la precedente e più blanda versione fornita dal vecchio Codice degli appalti, all'art. 2, comma 1-bis, che subordinava la suddivisione alla condizione “ove possibile ed economicamente conveniente”. Se ne deduce il favore del Legislatore del nuovo Codice verso la lottizzazione delle gare, allo scopo di coinvolgere negli affidamenti pubblici le imprese medio-piccole. Da questo punto di vista, la decisione del Comune di Messina di indire una gara con lotto unico – benché, peraltro, la tipologia di affidamento sia tra quelle che meglio si adatta alla suddivisione in lotti – non sembra affatto conforme alla norma citata, né appare rispettare i principi di libera concorrenza, di economicità ed efficacia posti dall'art. 30, del Codice, come già rilevato dalla cooperativa richiedente. Ancora, sotto tale aspetto, si glissa sull'obbligo di motivazione che pur graverebbe sulla decisione assunta di non suddividere l'appalto in lotti. E' appena il caso di rilevare che il generico riferimento a esigenze organizzative e funzionali contrarie, non assolve tale onere motivazionale.
3.Non meno grave appare la modalità di determinazione del prezzo fissato per il costo orario del lavoro così come previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali di cui al verbale di accordo del 16/12/2011(accordo indicato sugli stessi bandi di gara) e che secondo la previsione corrisponderebbe per un livello C1 ad €.13,00 ivi compresi ben 5 scatti di anzianità. Purtroppo, sebbene più volte da noi ricalcolato, nel prezzo dei 13,00 euro/h non si riesce in alcun modo a prevedere questi 5 scatti di anzianità richiesti, i quali se fossero stati correttamente considerati, porterebbero il costo orario del lavoro oltre al prezzo fissato negli atti di gara e tenuto conto dell'importanza del numero di ore lavorate, costringerebbe l'ente gestore a non potere applicare i MCG previsti in favore dei lavoratori. Occorre, inoltre, segnalare l'erroneo calcolo del costo del lavoro elaborato dall’Amministrazione che, nella fissazione del prezzo di gara, risulta avere preso a riferimento il costo annuo indicato nelle tabelle ministeriali con riferimento alle ore "teoriche" ammontanti a n.1976 (38 ore x 52 settimane), senza considerare che da tali "ore teoriche" devono essere detratte le "ore mediamente non lavorate" (pari a n. 428) a causa di ferie, festività, festività soppresse, assemblee sindacali, malattia, gravidanza, infortunio, diritto allo studio, formazione professionale, permessi; tutto ciò assume una rilevanza più concreta nel momento in cui l'Ente Appaltante prescrive l'obbligatorietà della sostituzione degli operatori assenti nei casi di infortunio, maternità, aspettativa volontaria, Legge 104 e quella degli operatori assenti per malattia superato il terzo giorno consecutivo. Tale ragionamento vale per tutti i livelli, non solo per il C1. Infatti, dall’applicazione corretta delle tabelle Ministeriali, deriva mediamente un costo orario previsto dai bandi inferiore di circa 3,50 € ora. Peraltro, si riscontra il comportamento discordante del Comune di Messina, relativamente alla previsione del costo orario del lavoro dei medesimi profili professionali nelle procedure di gara pubblicate nel corso dell’anno 2014 e finanziate dalla L.328/2000, per l’affidamento di servizi identici a quelli oggetto della presente diffida. Appare evidente come, a distanza di esattamente tre anni, la medesima Amministrazione Appaltante fissa i costi orari dei vari livelli a cifre addirittura inferiori (nonostante siano trascorsi tre anni) rispetto a quelli previsti per i medesimi servizi.
4.Tra le previsioni da capitolato si richiama anche la seguente: “L’importo complessivo da corrispondere all’Ente aggiudicatario sarà quello risultante dalla somma dell’importo di cui alla lettera a) e dalla somma scaturente dal ribasso praticato dall’Ente aggiudicatario sull’importo a base d’asta di cui alla lettera b), oltre IVA al 5%. Tale importo complessivo verrà corrisposto, previa verifica del DURC, in diciottesimi, a rate mensili posticipate, all’Ente aggiudicatario, a fronte di regolare fattura, relazione sul servizio edichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver corrisposto agli operatori impiegati nel servizio gli stipendi relativi al mese precedente a quello cui si riferisce la fattura presentata. La relazione dovrà essere predisposta secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Politiche Sociale. Tale importo mensile verrà corrisposto in misura inferiore a quella sopra indicata in presenza di penalità di cui all’art. 14. In tal caso nell’atto di liquidazione, oltre alla fattura, dovrà essere indicato ed allegato anche il provvedimento di penalità. L’Ente aggiudicatario dovrà corrispondere ai lavoratori la retribuzione alle scadenze previste dal CCNL vigente, osservando tale adempimento anche in presenza di sospensione dei pagamenti da parte del Comune.”
Con tale obbligo a carico dell’aggiudicatario, il Comune di Messina scarica totalmente il peso delle anticipazioni delle retribuzioni, contribuzioni e regolarità imposte e tasse senza peraltro fissare un limite massimo a tale obbligo, contravvenendo ad ogni normativa vigente che fissa il termine di pagamento nelle transazioni con la Pubblica amministrazione in 30 giorni, derogabile in alcuni casi al massimo a 60 giorni, pena la sanzione degli interessi legali di mora oltre il tasso BCE con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.
ALLORA E’ PROPRIO VERO IL COMUNE DI MESSINA VUOLE PRIMEGGIARE IN TUTTO ANCHE IN QUESTO CAMPO E’ PRIMO IN ITALIA SE HANNO SBAGLIATO TUTTO. SIA PREMIATA LA CITTA’ DI MESSINA NEL PRIMO POSTO DI CAPACITA’ AMMINISTRATIVA. SEMPRE SE E’ FONDATA.
ALLORA E’ PROPRIO VERO IL COMUNE DI MESSINA VUOLE PRIMEGGIARE IN TUTTO ANCHE IN QUESTO CAMPO E’ PRIMO IN ITALIA SE HANNO SBAGLIATO TUTTO. SIA PREMIATA LA CITTA’ DI MESSINA NEL PRIMO POSTO DI CAPACITA’ AMMINISTRATIVA. SEMPRE SE E’ FONDATA.