In allegato l’estratto del progetto definitivo con tutti i nomi dei proprietari dei terreni che la società dovrà espropriare, a seguito dell’avvio della dichiarazione di pubblica utilità. (1a puntata)
Da decenni si parla del Ponte sullo Stretto e da altrettanto tempo si parla di quello che appare come l’aspetto più delicato dell’intera storia: gli espropri dei terreni interessati dai cantieri. Oggi, finalmente, in seguito all’avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di “pubblica utilità” del progetto definitivo (LEGGI QUI), finalmente siamo in grado di informare la città su quali saranno, effettivamente, i terreni interessati e a chi appartengono, attraverso l’elenco completo degli espropri (VEDI QUI). Quelli che pubblichiamo oggi sono relativi al Comune di Messina, nei prossimi giorni faremo lo stesso con Venetico, Valdina e Torregrotta. In questa prima “puntata” sugli espropri legati al Ponte, analizziamo con attenzione un documento che, oggi, assume una rilevanza assoluta, l’«Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina». A firmare il documento sono stati il sindaco Giuseppe Buzzanca, l’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa Pietro Ciucci, l’amministratore delegato di Eurolink Michele Leone, il presidente della federazione provinciale Coldiretti Giuseppe Piccolo, l’avv. Carmelo Correnti dell’Unione piccoli proprietari immobiliari e l’avv. Pietro Ruggeri dell’associazione sindacale Piccola proprietà immobiliare. Con il protocollo si stabiliscono: le procedure per l’acquisizione degli immobili, mediante accordo bonario o di cessione volontaria; i criteri di valutazione degli indennizzi spettanti ai soggetti espropriati e a coloro che, pur non privati del loro bene, subiscono un danno apprezzabile dalla realizzazione dell'opera; le modalità ed i tempi di pagamento degli indennizzi; le procedure volte a favorire la mediazione ed evitare i tempi ed i costi del contenzioso.
Oggi ci concentriamo sull’articolo 3 del protocollo d’intesa, che stabilisce la determinazione delle indennità relative alle aree da acquisire. Per le aree agricole sarà determinata sulla base dei criteri previsti dal Testo unico che regola la materia e sarà costituita da queste voci: indennità base, determinata ai sensi dell’art. 40 del Testo unico in relazione al valore agricolo, di seguito denominato V.a.m., tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo al momento della redazione dello stato di consistenza ed alla superficie occupata; coltivatore diretto, oltre all’indennità base spetta un’indennità aggiuntiva in misura pari al V.a.m. delle colture effettivamente praticate sul fondo; imprenditore agricolo professionale, oltre all’indennità base spetta un’indennità aggiuntiva in misura pari al V.am. delle colture effettivamente praticate sul fondo. Sarà aggiunto all’indennità, senza alcuna maggiorazione, il valore dei manufatti legalmente realizzati sulle aree espropriate come previsto all’art. 3 dell’allegata specifica tecnica.
Per le aree urbane edificabili l’indennità d’esproprio delle aree edificabili è pari al valore venale del bene determinato tenendo conto delle capacità edificatorie del bene in funzione della destinazione di Prg e prescindendo dall’eventuale vincolo preordinato all’esproprio. Per i fabbricati urbani destinati a residenza sarà corrisposta un’indennità pari al valore venale dell’immobile; saranno a carico del soggetto espropriante l’onere per la cessione dell’immobile interessato dall’espropriazione, nonché l’onere per il trasloco a favore del proprietario o dell’affittuario, che comprovi il titolo con un contratto di affitto regolarmente registrato da almeno un anno, nella misura forfetaria di 20.000 euro quando ne sia certificata la residenza o di 5.000 euro quando l’immobile risulti abitato senza residenza. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo occupati dal proprietario o dal coltivatore e per gli altri manufatti funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (stalle, fienili, magazzini, capannoni per deposito macchine e attrezzi, bacini di stoccaggio, pozzi artesiani, etc.), in alternativa al valore venale, sarà garantita un’indennità di cessione che consenta la ricostruzione di un immobile anche con caratteristiche funzionali simili, purché sia destinato ad eguale finalità e potenzialità.
Per i fabbricati rurali inutilizzabili al momento dell’avvio della procedura espropriativa l’indennizzo sarà determinato sulla base del costo di ricostruzione a cui verrà applicato un coefficiente che tenga conto della vetustà e dello stato di manutenzione dell’immobile da demolire. Per i fabbricati che, in base al Prg abbiano perso il requisito della ruralità e quindi non siano connessi all’attività della gestione del fondo, sarà riconosciuta al proprietario un’indennità pari al valore venale.
E’ particolare il caso dei fabbricati strumentali destinati alle attività commerciali, industriali, aziendali in genere, se perfettamente efficienti ed utilizzati a tale scopo al momento dell’avvio della procedura espropriativa, saranno valutati ai fini dell’indennità di espropriazione in base al loro valore di mercato od in base al loro valore di ricostruzione con l’aggiunta del valore dell’area di sedime e dedotte le quote di ammortamento. Al proprietario sarà riconosciuta l’indennità più favorevole tra quelle stimate con i due metodi anzi citati. I fabbricati destinati ad attività commerciali od industriali, nonché i fabbricati rurali strumentali possono essere demoliti solo quando gli stessi siano stati indennizzati almeno in parte (non meno del 50% dell’indennità spettante) con congruo anticipo rispetto alla presa in possesso così da consentire la ricostruzione o l’acquisto di immobile similare in altro sito. Tale periodo comunque non potrà superare i 12 mesi, scaduti i quali l’ente espropriate può procedere alla demolizione dell’immobile pagando per intero il valore dell’indennità determinata come al precedente comma. Nei casi in cui fosse necessario demolire prima della ricostruzione o prima dello scadere del predetto periodo di 12 mesi, all’avente diritto dovrà essere corrisposta un’indennità che tenga conto dei maggiori oneri di successiva rilocazione dell’attività. In questa ipotesi gli oneri sopra descritti saranno commisurati in misura pari al 5% del valore dell’indennità per ogni semestralità o frazione di semestre di anticipazione rispetto alla scadenza convenuta. Nei casi in cui non sia possibile delocalizzazione dei nuovi fabbricati e venga pertanto a configurarsi una perdita dell’attività di carattere permanente, i relativi danni saranno determinati analiticamente. (segue)
Espropri e indennità di esproprio…
ma “CHI” dovrà rimborsare l’espropriato???
A quanto ammonta la cifra finale da versare agli espropriati? (si sarà fatto un conto di massima…)
E sopratutto: CON QUALI SOLDI SI RIMBORSERANNO???
Magari in contropartita si daranno “titoli di stato” italiani???Il cui valore oggi è più vicino all carta igienica Oppure si daranno in cambio delle Obbligazioni greche???Irlandesi?Portoghesi?Spagnoli?
Espropriamo, espropriamo…tanto poi si ferma tutto! A proprosito: chi garantisce che non si userà lo stesso cemento depotenziato dell’approdo di Tremestieri?
Circa 1000 pagine……….l’esproprio dovrebbe costare quanto il ponte!
Non sono un ingegnere o un tecnico, però invece di buttar giù un palazzo nuovo e ben fatto (come quello di Contesse), non era il caso di riqualificare qualche zona che ne aveva veramente bisogno? Mi viene da pensare alle baracche del rione Taormina.
Idem all’Annunziata non si potrebbe individuare l’area ex baby park o il parcheggio adiacente (totalmente inutilizzato) invece di rompere le scatole a chi ha un’appartamento?
Ripeto non sono un tecnico, ma a mio modesto parere andrebbero valutate opportunità per riqualificare aree abbandonate invece di andare a demolire case e creare disagi ai cittadini, ma capisco da solo che sarebbe un ragionamento troppo intelligente!