12 giugno: l’elettore messinese avrà otto schede a disposizione, tra sindaco, comunali, Municipalità, refendum su Montemare e cinque quesiti nazionali
MESSINA – Tu chiamale se vuoi elezioni. 38 Comuni in provincia al voto e a Messina l’elettore avrà otto schede a disposizione. Una per le comunali, una per le sei Municipalità, una per il referendum su Montemare e cinque per i referendum nazionali. Si può votare domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono gli errori, pena l’annullamento del voto, da evitare.
La legge regionale del 1997, modificata nel 2011 e 2016
La legge elettorale è quella regionale n. 35 del 15/09/1997. Ecco l’articolo 3, che riguarda Messina: “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale”. Si è poi arrivati alle modifiche con la legge regionale n. 6 del 05-04-2011 e infine la legge regionale n.17 del 11 agosto 2016.
E ancora: “La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio (di colore azzurra). La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”: è il cosiddetto voto disgiunto. Se si vota solo il candidato a sindaco, nessun voto andrà invece alle liste.
L’ordine dei cinque candidati a sindaco nella scheda
Per le elezioni comunali a Messina, gli elettori si troveranno nell’ordine i candidati a sindaco Franco De Domenico, con le quattro liste a sostegno; Luigi Sturniolo, con una lista; Salvatore Totaro, con due liste; Federico Basile, con nove liste; Maurizio Croce, con otto liste collegate. I cittadini potranno, con una X, scegliere il proprio candidato a sindaco e indicare due nomi, un uomo e una donna, in una lista per il Consiglio comunale.
Il voto a un uomo e a una donna della stessa lista
Come dicevamo, per il Consiglio comunale si possono esprimere sino a due preferenze purché assegnate a candidati di sesso diverso. Ma attenzione: uomo e donna devono essere della stessa lista perché il voto sia valido. Si può anche optare per il voto a un singolo uomo o a una singola donna. Se si votano due uomini o due donne, il secondo voto sarà annullato. Se si votano i candidati di una lista, uomo e donna o un’opzione singola, ma non si indica alcuna preferenza per il sindaco, il voto va automaticamente al candidato sindaco collegato.
Ma chi vince? “È proclamato eletto sindaco al primo turno – decide la legge regionale – il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età”.
Il ballottaggio se nessun candidato ottiene il quaranta per cento più uno di voti e ipotesi premio di maggioranza
In caso di vittoria al primo turno, scatterà il premio di maggioranza per le liste collegate al sindaco vincitore, purché abbiano raggiunto almeno il 40 per cento dei voti validi. Al primo turno, in caso di premio di maggioranza, sono 19 i seggi (sessanta per cento) a disposizione della coalizione collegata.
Sottolinea la legge: “Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi”.
Se nessun candidato alla carica di sindaco ottiene il quaranta per cento dei voti, si andrà quindi al ballottaggio tra i primi due e si voterà domenica 26 giugno. Anche in caso di vittoria al secondo turno, potrà scattare il premio di maggioranza, purché almeno una lista collegata al sindaco vincitore abbia raggiunto il cinque per cento. Stabilisce, infatti, la normativa regionale: “Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. (…)”.
“Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate – stabilisce la legge regionale – è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti”.
Il voto per le sei Municipalità
Il voto per le sei Municipalità: ecco un’altra scheda per gli elettori (di colore rosa). Si legge all’articolo 4 bis 2: “Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio”.
Sarà sufficiente una X sul candidato alla presidenza e la preferenza di un uomo e donna della stessa lista per eleggere i consiglieri. Anche in questo caso è ammesso il voto disgiunto: si può votare un candidato presidente e un uomo e una donna di un’altra coalizione o lista. Se si votano due uomini o due donne, la seconda opzione sarà annullata. Così come non si possono votare candidati di liste differenti. La scheda per l’elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio di circoscrizione e non si prevede ballottaggio.
Il referendum su Montemare
Il referendum su Montemare: i cittadini sono chiamati a pronunciarsi sul seguente quesito, con un “sì” o con un “no”: “Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell’ex XII e XIII quartiere del Comune di Messina siano elette in comune autonomo con la denominazione di Comune autonomo Montemare?”.
Assieme alle amministrative si voterà per cinque referendum abrogativi relativi alla giustizia. In ogni caso, chi è chiamato al voto può anche decidere di non ritirare delle schede e, nel caso del referendum, devono recarsi al voto la metà degli aventi diritto al voto più uno perché sia essere valida la consultazione.