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Il Ministero dell’Interno ha richiamato alcuni tra gli adempimenti correlati alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche di domenica 24 febbraio, dalle ore 8 alle ore 22, e di lunedì 25 , dalle ore 7 alle ore 15. I delegati delle liste dei candidati per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l’altro supplente, presso ciascun Ufficio sezionale. Tali designazioni, oltre che dai delegati delle liste, possono essere effettuate, ai sensi dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, per la Camera e dall’art. 12 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per il Senato, da persone dai delegati stessi autorizzate in forma autentica (cosiddetti subdelegati).Le designazioni, qualora non vengano presentate entro venerdì 22 febbraio al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio, possono essere effettuate anche direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici sezionali, il sabato pomeriggio o la mattina stessa della votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Durante l’esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.P.R. 361/1957 tutti i membri dell’Ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste dal D.P.R. 361/1957. Gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, i provvedimenti adottati nel corso degli anni dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto. E’ poi vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro. La normativa ha inteso tutelare l’espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del cosiddetto “voto di scambio”, inibendo all’elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione dovranno affiggere in modo visibile, in ogni sezione elettorale, un apposito avviso che richiami il divieto stabilito dal Decreto Legge, 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”. Nel caso in cui l’elettore venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini dell’espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l’elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell’elettore dall’Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza. Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il Presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un’altra sezione con la data dell’elezione in svolgimento, che proverebbe che l’elettore ha già esercitato il diritto di voto. Uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all’interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell’apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso .Oltre all’annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali – attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una o a tutte e due le consultazioni. Il Presidente consegna all’elettore la matita copiativa e le schede spiegate, raccomandandogli di non sovrapporle al momento dell’espressione del voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda sottostante, e di non apporre più di un segno di voto sulle schede. Il Presidente dovrà porre la massima attenzione nella consegna delle schede per il Senato, accertando, attraverso l’annotazione riportata sulla lista sezionale, se l’elettore abbia diritto di voto anche per il Senato, avendo compiuto il 25° anno di età entro il 24 febbraio 2013, primo giorno di votazione. Il Presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un’attestazione medica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto. L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l’elettore portatore di handicap ove quest’ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del Presidente del seggio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere all’annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, l’elettore dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi: a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il simbolo o codice; b) quando l’impedimento fisico sia evidente; c) quando esibisca l’apposito certificato medico, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione dovranno predisporre ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all’interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da parte degli elettori, vanno verbalizzate in maniera sintetica e senza ritardo, segnalando anche l’opportunità che, dopo l’annotazione nel verbale delle generalità dell’elettore e del motivo del reclamo o della protesta, vengano allegati eventuali scritti. La comunicazione relativa all’affluenza degli elettori alle urne dovrà essere trasmessa sia nel corso della votazione che alla chiusura della votazione medesima ed essere riferita rispettivamente domenica 24 (primo giorno di votazione): ore 12, ore 19 e ore 22; lunedì 25 :saranno trasmessi i dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 15, distinti in maschi, femmine e totale per Camera e Senato. Prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio dovranno essere consegnati al Tribunale o alle Sezioni distaccate di Tribunale esclusivamente per il tramite del comune (art. 67 del D.P.R. n. 361/1957, e art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136) i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonché i registri maschili e femminili utilizzati per l’annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante. Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di lunedì 25 , dopo la chiusura delle operazioni di votazione ed appena ultimati l’accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio. Prima sarà attivato lo spoglio delle schede relative alla elezione del Senato e, in prosieguo, quelle relative alla Camera dei Deputati. Il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dall’articolo 69 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma stabilisce, com’è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell’Ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. In base al principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile. Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore. Si evidenzia la disposizione del secondo periodo dell’art. 69 del D.P.R. 361 del 1957, introdotta dall‘art. 1, comma 1-ter, del Decreto Legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 161, in base alla quale, nel caso di segno tracciato su più simboli, il voto deve essere attribuito alla lista su cui insiste la parte prevalente del segno.