Il Movimento ricorda la legge 328/2000 che prevede che, in caso di situazioni di emergenza, sia il Distretto Socio Sanitario a concedere un buono casa, limitato nel tempo, o a fittare direttamente un alloggio e consegnarlo loro temporaneamente o a provvedere al loro ricovero presso una struttura alberghiera cittadina
La legge 328/2000 prevede l’obbligo dei Comuni, facenti parte dei Distretti socio sanitari, di fare fronte al “Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari”. A sottolinearlo è CittadinanzAttiva, che interviene in merito alla vicenda degli sgomberati dalle Case Zancle.
“Il Comune – spiega il Movimento -, previo accertamento dello stato di bisogno economico dei nuclei familiari e di mancanza assoluta di disponibilità di alloggio, è in dovere di:
a) o concedere un buono casa, limitato nel tempo, al fine di consentire ai nuclei familiari di provvedere alla locazione di un alloggio, anche presso altro Comune;
b) o fittare direttamente un alloggio e consegnarlo loro temporaneamente;
c) o provvedere al loro ricovero presso una struttura alberghiera cittadina”.
“La spesa relativa – conclude CittadinanzAttiva – va posta a carico del bilancio del Distretto Socio Sanitario D26 o, se anticipata dal Comune, con carico di rivalsa nei confronti del Distretto”.