Il consigliere di area Pd accende i riflettori sul trasferimento di personale e servizi da Messinambiente alla società che gestisce il servizio idrico e pone alcuni quesiti alla luce di una serie di riferimenti normativi che, secondo il consigliere, non consentono l'operazione così come è stata concepita.
Nei programmi dell’amministrazione Accorinti entro il prossimo 30 giugno Messinambiente e Ato3 dovrebbero “sciogliersi” all’interno dell’Amam, trasferendo così servizi e personale all’azienda che in questo momento gestisce il servizio idrico. Un primo passo in vista della più grande società Messina Multiservizi che, sempre sulla carta, dovrebbe vedere la luce entro la fine di questo 2015. Oggi pomeriggio la Giunta Accorinti dovrebbe esitare il primo atto di questa operazione di passaggio che farebbe confluire all’Amam il delicatissimo servizio rifiuti, probabilmente il termine del 30 giugno non verrà neanche rispettato con esattezza, ma l’assessore Daniele Ialacqua è sicuro del percorso intrapreso e garantisce che in ogni caso non ci saranno interruzioni dei servizi, nonostante in quella data scadranno le proroghe di Ato3, Messinambiente e della discarica di Motta S. Anastasia.
E se l’amministrazione conta di andare dritta su questa strada, anche se mancano ancora atti fondamentali, come la modifica dello statuto Amam, c’è chi accende un semaforo rosso e prova a dire stop ai giochi. E’ il consigliere di area Pd Giuseppe Santalco che ha scritto al Sindaco, all’assessore Signorino e al segretario Le Donne per spiegare, dal punto di vista normativo, perché questo matrimonio tra Amam, Messinambiente non s’ha da fare.
Santalco pone la lente d’ingrandimento su alcuni interventi normativi e giurisprudenziali di recente intervenuti in materia di sistema idrico integrato e servizi pubblici locali che, spiega, dovrebbero indurre ad essere oltremodo prudenti nell’avviare il trasferimento del servizio di raccolta e rifiuti all’Amam. Ed ecco tutti i motivi a sostegno di questa tesi.
L’esponente Pd sottolinea che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con un parere dello scorso 14 aprile, collocandosi nell’ambito del più ampio programma di riforma della disciplina dell’affidamento e la gestione del Servizio Idrico Integrato ha abrogato la disposizione che prevedeva che “l’affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell’Autorità d’ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all’intero ambito territoriale ottimale”.
L’Autorità intende tuttavia sottolineare come, in questi casi, la prestazione di tali ulteriori attività da parte del gestore del sistema idrico debba avvenire – a maggior ragione a seguito dell’abrogazione della disposizione speciale – nel rispetto della disciplina sull’affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici. Per questo, l’eventuale prestazione di altri e distinti servizi da parte di tali società dovrebbe risultare tale da non alterare il requisito della cosiddetta “attività prevalente” nei confronti degli Enti controllanti, che costituisce presupposto per la qualificazione del soggetto alla stregua di organismo in house, nonché condizione per il relativo affidamento diretto del servizio .
Il secondo passaggio che rileva Santalco è sulla legittimità dell’affidamento in house, grazie ad un pronunciamento del Consiglio di Stato che ha condivisibilmente affermato che: “la legittimità dell'affidamento del servizio va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione del provvedimento; al momento dell'affidamento "devono sussistere tutti i requisiti e presupposti legittimanti l'affidamento diretto"; una modifica di uno statuto societario, intervenuta successivamente all'affidamento, "quand'anche effettivamente dovesse configurare un'integrazione della forma di controllo consentita agli enti, non sarebbe in ogni caso valutabile ai fini di ritenere integrato il requisito mancante e superato il provvedimento originario".
Quando si parla di servizio idrico integrato, sempre secondo Santalco, c’è anche poi la recente modifica che ha stabilito in materia di affidamento del servizio il principio dell’unicità di gestione del servizio idrico integrato. Il primo e più diretto effetto conseguente questa modifica normativa consiste nell’impossibilità di affidamento del Servizio Idrico ad una pluralità di gestioni.
Per Santalco da quanto detto si evince chiaramente che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti altera il requisito dell’attività prevalente, ed in ogni caso l’attuale Statuto dell’Amam non è coerente con i principi del controllo analogo, rientrando, pertanto, in quanto statuito dal Consiglio di Stato, senza considerare la circostanza che l’Amam potrebbe diventare la società tale da poter gestire unitariamente il sistema idrico integrato nell’ambito territoriale.
Per tutti questi motivi il consigliere invita l’Amministrazione a non porre in essere qualsiasi tipo di attività tendente a trasferire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all’Amam e ciò per evitare di incorrere in anomalie amministrative tali da creare nocumento al personale ed allo stesso servizio.
F.St.
CAMBIATE I CONTATORI GUASTI E STANATE I “PORTOGHESI”
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