A palazzo Zanca patto di stabilità a rischio. Dissesto finanziario? Un’ipotesi sempre meno lontana

A palazzo Zanca patto di stabilità a rischio. Dissesto finanziario? Un’ipotesi sempre meno lontana

ELENA DE PASQUALE

A palazzo Zanca patto di stabilità a rischio. Dissesto finanziario? Un’ipotesi sempre meno lontana

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lunedì 30 Gennaio 2012 - 16:49

Questo quanto emerso dalla seduta della commissione bilancio di questa mattina, convocato in seduta straordinaria per domani con la partecipazione di tutti i capigruppo

Il quadro emerso al termine della commissione bilancio di questa mattina, aggiornata in seduta straordinaria dal presidente Melazzo domani (h 12) con invito esteso a tutti i capigruppo, lascia ben pochi margini di sicurezza. E stavolta la preoccupazione è chiara anche sul volto di chi, per “ruolo”, si trova nella condizione di dover tutelare l’operato dell’amministrazione. Tutti ne sono consapevoli e tutti, anche se a fatica, devono cominciare a far seriamente i conti. Ed in fondo, cos’altro fare di fronte alla notizia dello sforamento, per oltre 27 milioni di euro, del patto di stabilità? E ancora, cosa pensare di fronte ad un’ipotesi, quella del dissesto finanziario, che secondo lo stesso ragioniere generale, sulla base di quanto riferito dai consiglieri al termine della seduta, è una strada da non poter più escludere?

Sulla base di quanto spiegato oggi in commissione (alla presenza anche dei revisori dei conti) dei 27 milioni “extra” al patto di stabilità, notizia ufficiosamente ufficiale poiché per i numeri definitivi sarà necessario attendere l’approvazione del consuntivo 2011, circa 23 sono legati ai lavori di realizzazione degli svincoli. Somme che, secondo quanto sostenuto dall’amministrazione, riguardando interventi che ricadono nell’ambito dei poteri di Commissario delegato per l’emergenza traffico in capo al primo cittadino, potrebbero essere rimborsabili e dunque tenuti fuori dal conteggio finale. Di diverso avviso, però, secondo un primo contatto verbale, sembra essere la Ragioneria di Stato, che non considera infatti il Comune immune da tali pagamenti. Nel caso in cui così fosse, l’amministrazione potrebbe decidere di ricorrere in giudizio contro la decisione adottata dall’organo, ma ciò non sarebbe una garanzia sufficiente né tantomeno una soluzione ai problemi.
A confermare l’ “instabilità” dei conti, la lettera che la Ragioneria del Comune invierà a breve a tutti i dipartimenti sollecitando provvedimenti che tengano conto di tale situazione, e che ricalca quanto in parte già disposto con la delibera di giunta approvata lo scorso 30 dicembre sul “contenimento della spesa” (vedi correlato). Ma veniamo agli effetti: quali quelli nel caso in cui il patto di stabilità venga sforato? Secondo quanto previsto dal decreto legge n°149 del 6 settembre 2011, fra le conseguenze l’impossibilità di contrarre nuovi mutui (nel caso del Comune di Messina necessari per la copertura dei debiti fuori bilancio), procedere a nuovi assunzioni o stabilizzazioni (SU APPROFONDIMENTO LA PARTE DEL DECRETO RELATIVA ALLE ALTRE SANZIONI)

Sul rischio dissesto, invece, ad imporre un’accelerata, in considerazione della situazione che si va prospettando, la scadenza del 28 febbraio, termine ultimo indicato dalla Corte dei Conti affinché consiglio ed amministrazione possano rispondere alle osservazioni richieste dall’organo di controllo. Pesanti le conseguenze nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite: secondo quanto previsto dalla stessa Corte dei Conti durante l’audizione per l’esame dello schema di decreto legislativo n°365 sui “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni”, “la sezione regionale di controllo, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto finanziario e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 267 del 2000 Il Prefetto, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del d.lgs. n. 267 del 2000, assegna al Consiglio un termine per la deliberazione del dissesto, ferma restando la possibilità per il Prefetto stesso, decorso infruttuosamente tale termine, di esercitare il potere sostitutivo con la nomina di un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e per dare corso alla procedura per lo scioglimento dell’ente”.

Di fronte a tali scenari, l’unica cosa che rimane da fare, ma stavolta in modo serio, evitando che la politica, e solo quella, prenda il sopravvento, è individuare la soluzione meno dolorosa possibile. Tutto ciò, come spesso “si recita” in consiglio «nell’esclusivo interesse della cittadinanza». Ecco perché domani la seduta di commissione si preannuncia quanto mai lunga e complessa. L’auspicio è che tutti i capigruppo, così come espressamente richiesto dal presidente Melazzo, vi prendano parte. Ciò, lo ribadiamo, ma stavolta noi, «per la città». (ELENA DE PASQUALE)

4 commenti

  1. baraccacamaro87 30 Gennaio 2012 17:41

    Dissesto finanziario? E perchè no? Così tutti i colpevoli pagheranno di tasca loro e come prevede la legge non potranno più candidarsi per almeno 5 anni. E poi dico io con i 10.000 euro, che deve il sindaco per le multe che non ha pagato, non si potrebbe evitare questo dissesto? Dai buzzanchiello prova a farti un giro tra i tuoi parenti e chiedi in prestito gli euro necessari. Ma penso che ti direbbero di no! E poi a me che me ne frega, la casa popolare mi dovete dare! Anzi mi devi dare la casa capo popolo detto “l’imbroglione che promette le case”. Povera Messina mia, come ti sei ridotta per colpa dei barcellonesi!!!

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  2. Sarebbe stato molto utile evidenziare che il decreto legislativo 149/2011 ha sostituitol comma 5 dell’articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il seguente: “Comma 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonchè di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari.”.
    2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

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  3. Non ci dobbiamo meravigliare! I conti sono lì, testimonianza per tutti. Certamente non per i “ciechi”!

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  4. ma che lo facessero una volta per tutte ormai cunsumati semu con o senza dissesto finanziario la prossima volta mi candido io a fare quello che stanno facendo questi signori

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